Il Tar Veneto, con la sentenza n. 00520/2026, si è pronunciato in materia di gestione degli impianti sportivi comunali annullando l’affidamento diretto quinquennale del Palazzetto dello Sport Palacicogna.
La pronuncia è intervenuta a seguito del ricorso presentato da un operatore privato, assistito dallo studio Ponti DePauli Partners di Udine, con il partner Luca De Pauli e Bianca Almacolle.
La decisione offre un chiarimento giurisprudenziale sulle modalità di assegnazione degli impianti sportivi pubblici e ribadisce la centralità delle procedure ad evidenza pubblica nella selezione del gestore.
Il Collegio al riguardo ha affermato che, nell’ordinamento vigente, la concessione di servizi costituisce il modello ordinario per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, mentre il ricorso all’appalto di servizi mediante affidamento diretto assume carattere eccezionale e richiede specifici presupposti, da motivare in modo rigoroso.
Particolarmente significativo è il passaggio con cui il Tar ha escluso che concessione e appalto possano essere considerati strumenti liberamente fungibili dall’amministrazione. La sentenza chiarisce che il passaggio dall’una all’altro non integra una semplice opzione tecnica o gestionale, ma comporta un vero e proprio mutamento del modello organizzativo del servizio, con ricadute sostanziali sulla distribuzione del rischio operativo, sull’assetto del rapporto con il gestore e sulle forme di selezione del contraente.
In questo quadro, la pronuncia afferma un ulteriore principio di rilievo per gli enti locali: la scelta di modificare il modello di affidamento, passando dalla concessione all’appalto, non rientra nella sola sfera dell’attività dirigenziale, ma investe le determinazioni fondamentali sull’organizzazione del servizio pubblico locale. Proprio per questo, tale scelta è stata ricondotta alla competenza dell’organo consiliare, non potendo essere adottata in via meramente gestionale. Il principio si inserisce coerentemente nel solco della disciplina regionale veneta che prevede, per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, l’affidamento mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
La sentenza valorizza inoltre il tema dell’obbligo di istruttoria e motivazione. Nel caso esaminato, il Comune aveva dapprima avviato un percorso orientato verso una procedura pubblica e solo successivamente aveva optato per un affidamento diretto in appalto, senza fornire un’adeguata spiegazione delle ragioni del mutamento di strategia e senza motivare in modo puntuale né i vantaggi del diverso modello adottato né la determinazione del valore del servizio. Tale carenza è stata ritenuta decisiva dal giudice amministrativo, anche alla luce delle manifestazioni di interesse provenienti da altro operatore.
Il valore della pronuncia risiede, dunque, non solo nell’esito demolitorio del singolo affidamento, ma soprattutto nella chiarezza con cui il Tar Veneto ha ribadito che la gestione degli impianti sportivi comunali deve normalmente essere preceduta da un confronto concorrenziale effettivo. Sul piano normativo regionale, infatti, gli enti pubblici territoriali devono individuare i soggetti affidatari con procedure ad evidenza pubblica, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali tassativamente considerate. L’impostazione è coerente con l’orientamento secondo cui l’affidamento a terzi della gestione di impianti sportivi integra, in linea generale, una fattispecie da assoggettare a confronto competitivo e a criteri generali e obiettivi di selezione.
La pronuncia si presta quindi a divenire un precedente di riferimento per amministrazioni comunali, operatori sportivi e professionisti del diritto amministrativo, poiché chiarisce che l’amministrazione non può sottrarsi alla regola della selezione pubblica attraverso una diversa qualificazione formale del rapporto, quando la sostanza dell’operazione continui a consistere nell’affidamento della gestione di un impianto sportivo pubblico.


