LCA, con un team guidato dal partner Giuseppe Pintaudi, ha ottenuto una pronuncia favorevole davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, che ha accolto il ricorso di una società estera operante nell’intermediazione sportiva, riconoscendo l’illegittimità della ritenuta del 30% applicata ai compensi percepiti.
Con la sentenza n. 601/2026, depositata il 21 luglio 2026, la Corte ha stabilito che i compensi percepiti da un agente sportivo che opera tramite una società commerciale costituiscono redditi d’impresa e non redditi di lavoro autonomo. In assenza di una stabile organizzazione in Italia, tali compensi non sono quindi assoggettabili alla ritenuta prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione chiarisce inoltre che il termine per richiedere il rimborso delle ritenute decorre dal loro versamento all’Erario e non dalla data della loro effettuazione, affermando un principio destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche nei contenziosi tributari.


