Con sentenza del 5 maggio 2026 resa nel giudizio R.G. n. 65/2026, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto integralmente il ricorso proposto da Tim avverso l’aggiudicazione in favore di Fastweb, assistito da Ristuccia Tufarelli & Partners, della procedura indetta da Puntozero per la realizzazione della Centrale operativa regionale 116117 della Regione Umbria.
Fastweb è stata assistita da Ristuccia Tufarelli & Partners con un team composto dai partner Renzo Ristuccia e Mario Di Carlo e dal senior associate Giuseppe Lo Monaco.
La gara ha ad oggetto un appalto strategico del valore di oltre tre milioni di euro per la realizzazione del sistema informativo, delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi di connettività, manutenzione e assistenza necessari all’attivazione del Numero europeo armonizzato 116117 per le cure mediche non urgenti nella Regione Umbria.
Il progetto si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dalla Missione 6 Salute del PNRR ed è finalizzato alla creazione di una centrale unica regionale operativa 24 ore su 24, interoperabile con il sistema NUE 112, con il servizio di emergenza 118, con le Centrali operative territoriali, le Case di comunità e gli altri nodi della rete sanitaria territoriale.
La sentenza assume particolare rilievo sistemico poiché il Tar Umbria ha riconosciuto la piena riconducibilità dell’intervento al perimetro della normativa speciale del Pnrr, valorizzando il collegamento funzionale tra la Centrale Operativa 116117 e il nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale delineato dal D.M. 77/2022 nell’ambito della riforma M6C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In questa prospettiva, il Collegio ha inoltre affermato l’applicabilità del rito super-accelerato Pnrr, chiarendo che la disciplina processuale speciale si estende non solo alle opere direttamente finanziate dal Piano, ma anche alle procedure e ai servizi strumentali al conseguimento dei relativi target e milestone, in quanto funzionalmente necessari all’attuazione della riforma sanitaria territoriale prevista dal Piano stesso.
Nel corso del contenzioso si è pronunciato il Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha evidenziato come la commessa fosse “funzionale all’attuazione della Missione 6 del P.N.R.R.”, sottolineando che le Centrali Operative 116117 costituiscono “parti integranti del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale del S.S.N.”.
La pronuncia del TAR assume inoltre un significativo interesse sotto il profilo concorrenziale e dell’interpretazione dei requisiti di gara, avendo i giudici confermato la correttezza dell’impostazione della stazione appaltante in ordine al requisito relativo ai “servizi analoghi” di cui all’art. 100, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023.
Il giudizio ha infatti valorizzato una lettura sostanziale e tecnologicamente evolutiva dell’esperienza richiesta agli operatori economici, riconoscendo la piena idoneità delle esperienze maturate dall’aggiudicatario nella realizzazione e gestione di centrali operative e sistemi di telecomunicazione avanzati analoghi ai servizi oggetto dell’appalto.


