Btlaws, con un team composto dai partner Fabio Gallio e Dario Fabris, ha assistito con successo una società nella presentazione di un’istanza di interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate, ottenendo un parere favorevole.

L’istanza aveva ad oggetto la disapplicazione delle limitazioni (previste dall’art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del TUIR) con riferimento al riporto di perdite fiscali pregresse e di eccedenze di interessi passivi indeducibili (per carenza del requisito di cui all’art. 96 del DPR n. 917/1986) maturate nell’ambito di un’operazione straordinaria di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

L’operazione sottoposta all’esame dell’Amministrazione finanziaria era riconducibile allo schema del merger leveraged buy-out, disciplinato dall’art. 2501-bis del codice civile. In tale contesto, una società veicolo era stata costituita per realizzare l’acquisizione della società target mediante ricorso a finanziamento bancario, cui aveva fatto seguito una fusione inversa tra le società coinvolte.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dal contribuente, esprimendo parere favorevole alla disapplicazione della disciplina limitativa prevista dall’art. 172 del Tuir. Il parere riconosce la rilevanza della struttura dell’operazione e la riferibilità delle posizioni fiscali oggetto di riporto all’operazione di acquisizione con indebitamento, valorizzando la funzione strumentale svolta dalla società veicolo nell’ambito del Mlbo.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, richiamando il quadro interpretativo delineato dalla prassi, ha confermato che, nell’ambito delle operazioni di acquisizione con indebitamento, l’istanza di disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali può essere accolta qualora le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili siano strumentali e riconducibili alla società veicolo appositamente costituita per l’acquisizione della società target.

Il parere assume rilievo con riferimento al cosiddetto test di vitalità della società veicolo e il limite del patrimonio netto contabile – nettizzato dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti – quale valore massimo entro il quale riconoscere la deducibilità delle perdite e degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che, nel contesto di un’operazione di Mlbo, la società veicolo può essere considerata “vitale” anche quando svolge funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di acquisizione, pur in assenza di una vera e propria attività operativa verso terzi. 

Per quanto riguarda, poi, l’equity test, è stato confermato che i versamenti effettuati nei precedenti 24 mesi possono non essere considerati a riduzione del patrimonio netto contabile della società veicolo in quanto – in tale fattispecie – si tratta di conferimenti iniziali del capitale che possono considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione di un’operazione di Mlbo e, pertanto, non “rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali”.

Infine, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la risposta al presente interpello, si è pronunciata sul riporto delle posizioni fiscali nell’ambito di una fusione per incorporazione con leverage buy-out nei termini sopra illustrati, tenendo conto delle recenti modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024 che, come noto, subordinerebbero il riporto delle perdite anche al rispetto del nuovo limite del patrimonio netto, da determinarsi sulla base del valore economico individuato alla data di efficacia della fusione mediante apposita relazione giurata di stima.

Tutto ciò considerato, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’operazione di aggregazione aziendale descritta non rappresentasse l’epilogo di una manovra elusiva finalizzata all’indebito utilizzo, da parte del soggetto risultante dall’operazione, di perdite fiscali maturate da società la cui attività economica sia ormai inesistente. Pertanto, potevano essere disapplicati i limiti al riporto degli assets fiscali di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir, nei limiti e secondo le considerazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, confermando l’impostazione tecnica sostenuta dal contribuente e dai suoi consulenti.

L’operazione rappresenta un risultato significativo nell’ambito della fiscalità delle operazioni straordinarie, con particolare riguardo alle strutture di acquisizione finanziate mediante leva e alle tematiche connesse al riporto di perdite fiscali e interessi passivi indeducibili nelle fusioni.

Il risultato conferma l’esperienza di Btlaws nell’assistenza fiscale ad imprese e gruppi societari in operazioni straordinarie complesse, interpelli disapplicativi, merger leveraged buy-out e profili fiscali connessi a processi di acquisizione, riorganizzazione e integrazione societaria.