La società Opr Wind 10 del gruppo Ortus Italy, rappresentata e difesa da Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno nel doppio grado di giudizio, ha ottenuto una importante vittoria in Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha affermato principi di particolare rilievo per i procedimenti ambientali relativi agli impianti da fonti rinnovabili.
Con riferimento alle opere di connessione alla rete elettrica, la sentenza precisa che la procedura ambientale richiede un progetto realistico, fedele allo stato effettivo della progettazione e comprensivo delle componenti già individuate, principali e accessorie. Non occorre, tuttavia, che sin dalla fase preliminare siano definiti nel dettaglio tutti gli elementi delle opere di rete: il progetto può essere oggetto di successiva implementazione nel corso dell’iter autorizzativo.
La sentenza chiarisce che la procedura ambientale può riguardare anche un progetto non ancora definitivo quanto alle opere di connessione. Qualora le opere connesse, definite successivamente, siano suscettibili di impatti ambientali significativi, dovranno essere sottoposte a un nuovo screening o, se necessario, a VIA prima dell’autorizzazione finale dell’impianto.
La sentenza riconosce infatti che lo screening si colloca in una fase preliminare del procedimento e che, proprio per questa ragione, il progetto può fisiologicamente subire rivisitazioni, aggiunte e perfezionamenti successivi, senza che ciò comporti, di per sé, un vizio del giudizio ambientale già espresso.
Il Collegio precisa inoltre un profilo centrale: la legittimità del provvedimento ambientale deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, e dunque alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Le eventuali sopravvenienze progettuali non incidono retroattivamente sulla validità del provvedimento già adottato.
Infine, sugli impatti cumulativi, il Consiglio di Stato ha confermato che devono essere considerati i progetti già realizzati oppure già approvati, non anche le iniziative ancora pendenti in sede autorizzativa. Diversamente, la valutazione ambientale verrebbe condizionata da progetti soltanto ipotetici e potenzialmente irrealizzabili, con il rischio di iniziative meramente ostruzionistiche tra operatori concorrenti.


