Failla & Partners ha assistito con successo Adecco Italia davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo in un giudizio promosso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori dalla sigla sindacale Uiltemp Piemonte, che accusava la società di condotta antisindacale.

Il team di difesa è stato guidato da Luca Failla, fondatore e managing partner di Failla & Partners, coadiuvato dal suo team composto da Elisabetta Cassaneti e Claudia Marasciuolo.

Il ricorso del sindacato contestava ad Adecco la mancata informativa preventiva sulla cessazione della missione di un lavoratore somministrato, nominato RSA da Uiltemp a ridosso della scadenza dell’assegnazione (dopo essere stato in precedenza RSU per un’altra sigla). Secondo la tesi della Uiltemp, la condotta della società avrebbe violato l’art. 25-quinquies del CCNL per le Agenzie per il Lavoro.

Accogliendo le tesi difensive di Failla & Partners, il Giudice del Lavoro ha rigettato integralmente il ricorso nel merito, escludendo qualsiasi violazione della libertà sindacale da parte di Adecco e condannando il sindacato al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il Giudice ha chiarito l’ambito di applicazione della norma contrattuale: l’obbligo di comunicazione scatta solo se il lavoratore risulta già componente della RSA o della RSU nel momento preciso in cui l’Agenzia viene a conoscenza del recesso da parte della società utilizzatrice. Poiché nel caso di specie la nomina da parte della Uiltemp è intervenuta solo successivamente alla comunicazione del recesso, Adecco non era tenuta ad alcun obbligo informativo verso l’organizzazione ricorrente.

La pronuncia rappresenta un significativo precedente interpretativo per il comparto delle Agenzie per il Lavoro (ApL). La decisione interviene infatti su una clausola di nuova introduzione inserita con il rinnovo del CCNL ApL del luglio 2025, definendo per la prima volta i giusti perimetri temporali e di diritto sugli obblighi di informativa sindacale in caso di cessazione delle missioni dei lavoratori con incarichi di rappresentanza.