La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha accolto il ricorso di GE.PA, società attiva nella gestione di un bar e nella rivendita di generi di monopolio, annullando l’avviso di accertamento notificato per la presunta mancata contabilizzazione di ricavi.
La società è stata assistita da DWF Italy, con un team composto dal counsel Giangiuseppe Corigliano e dall’associate Dalila Bonfissuto.
La Corte ha chiarito che i file e i brogliacci informatici estratti dai supporti nella disponibilità dell’imprenditore costituiscono elementi indiziari validi e utilizzabili dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ma restano presunzioni semplici, superabili con una prova contraria logica, coerente e supportata da riscontri oggettivi. I Giudici hanno inoltre respinto le difese dell’Ufficio, rilevando che un’eventuale omessa o errata contabilizzazione “al lordo” delle operazioni esenti da scontrino costituisce una violazione meramente formale e contabile, che non può trasformarsi automaticamente in prova di ricavi occulti.
L’Amministrazione aveva infatti riqualificato come “materia imponibile netta evasa”, assoggettandola alle aliquote piene del bar, quello che era in realtà il volume d’affari lordo dei generi di monopolio, soggetti a un regime fiscale differente e sul quale le imposte, sotto forma di aggio dichiarato, erano già state assolte.
La pronuncia ha una portata che va oltre il singolo caso: chiarisce infatti i limiti all’utilizzo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di elementi indiziari estratti da supporti informatici, e ribadisce che irregolarità meramente formali nella contabilizzazione non possono di per sé fondare una pretesa di ricavi occulti.


