Taxlit, con i partner Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, ha assistito con successo un’importante società immobiliare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, ottenendo l’annullamento di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

La pronuncia assume particolare rilievo perché riguarda il nuovo contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. 219/2023 in attuazione della riforma fiscale.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo l’avviso notificato prima del decorso del termine minimo di sessanta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto. Un termine, hanno chiarito i giudici, di natura dilatoria e garantistica, che va rispettato integralmente: la legge stabilisce espressamente che l’atto non è adottato prima della scadenza del termine.

Il profilo di maggiore interesse riguarda la sorte delle osservazioni difensive già presentate dal contribuente. La loro presentazione non consente all’Amministrazione di anticipare l’emissione dell’atto: il contraddittorio non può dirsi concluso finché non è spirato il termine, a prescindere da ciò che il contribuente abbia già dedotto. Il diritto di garanzia “si consuma solo con il suo decorso integrale” e resta esercitabile fino all’ultimo giorno.

Ne discende che l’atto emesso ante tempus è annullabile senza necessità della cosiddetta prova di resistenza: quando il legislatore individua a monte il pregiudizio   la notifica anticipata – e vi ricollega la sanzione dell’annullabilità, non residua alcuna valutazione discrezionale sul concreto vulnus difensivo. Diversamente, il termine di garanzia si trasformerebbe in un termine di favore, disponibile dall’Ufficio in funzione delle proprie esigenze acceleratorie.

La decisione si allinea così all’orientamento della Cassazione resa in presenza dell’abrogato termine dilatorio ex art. 12 comma 7 della legge 212/2000 (Cass. nn. 26932/2022 e 36198/2023).