Gianni & Origoni ha assistito Tecnimont, società del Gruppo Maire, contro un ente locale in stato di dissesto e ha ottenuto un’importante pronuncia da parte della Corte di Cassazione che, da un lato, supera un precedente e, dall’altro, recepisce le indicazioni contenute nei precedenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e apre la strada alla possibilità di una profonda revisione legislativa delle procedure di dissesto dei comuni, onde individuare un nuovo bilanciamento tra la tutela del creditore ed i principi della par condicio creditorum e della ragionevole durata della procedura di dissesto.

Gop ha agito con un team composto dai partner Antonio Auricchio e Decio Nicola Mattei e dal counsel Giovanni Mastrangelo.

Il Giudice di legittimità, con ordinanza interlocutoria numero 6538/2026, pubblicata in data 19 marzo 2026, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nella parte in cui prevede – senza fissare un termine finale – per i titolari di crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e la non maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento dell’ente stesso, ritenendo che proprio la mancanza di un termine finale determini una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva stessa per cui il diritto di credito ne risulta leso nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.

Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, “la possibilità di una procedura di accertamento e liquidazione del credito verso un ente pubblico che abbia durata indeterminata o sine die può configurare un’ipotesi di sostanziale espropriazione del credito, essendo noto che il soddisfacimento in un termine irragionevole o addirittura senza termine equivale al non soddisfacimento … e lede il diritto di difesa e il diritto fatto valere nella sua stessa sostanza”.

Anche con riferimento al noto principio della par condicio creditorum, ritenuto applicabile alle procedure di dissesto dei comuni, la Suprema Corte ha rilevato come “la giustificazione di un meccanismo che – a tutela degli interessi pubblici – attraverso il “blocco di interessi e rivalutazione” favorisce la par condicio creditorum e impedisce l’ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore, appare non manifestamente ragionevole, né proporzionato allo scopo, laddove il suddetto “blocco” sia previsto a tempo indeterminato o sine die”.