Btlaws, con un team composto da Elisa Pavanello, Gianluca Gallocchio e Laura Zanellato ha ottenuto pronuncia favorevole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo in una controversia relativa all’irrogazione di sanzioni per presunte violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al quadro RW.

La vicenda riguardava una contribuente che ha dichiarato con modello RW integrativo il conto metalli in oro detenuto in Svizzera e cointestato con il marito. La contribuente procedeva a indicare nel modello RW il 50% del valore dell’attività finanziaria, in quanto cointestata, e a versare le sanzioni per l’omessa presentazione del quadro RW sullo stesso valore.

L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia ritenuto non perfezionato il ravvedimento, sostenendo che la sanzione dovesse essere calcolata sull’intero valore dell’investimento detenuto all’estero, e non sulla sola quota riferibile alla contribuente, richiamando le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

La Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo la correttezza della tesi difensiva secondo cui, in caso di attività finanziaria estera cointestata, la sanzione deve essere parametrata alla sola quota di effettiva titolarità del contribuente e non all’intero valore dell’attività, nella fattispecie al 50% del valore dell’attività finanziaria.

In particolare, i giudici hanno affermato che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, pur specificando, che “se le attività finanziarie sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività”, non hanno valore di legge, trattandosi di atti dell’amministrazione finanziaria che non possono far sorgere obblighi tributari a carico dei contribuenti.

La sanzione doveva essere dunque calcolata sulla somma pari al 50% dell’investimento complessivo.

La pronuncia assume particolare rilievo in materia di monitoraggio fiscale, quadro RW e investimenti esteri cointestati, confermando la centralità del principio di legalità nella determinazione degli obblighi dichiarativi e delle correlate sanzioni.

La decisione contribuisce, inoltre, a chiarire il rapporto tra disciplina del monitoraggio fiscale, attività finanziarie detenute all’estero, conti metalli e criteri di determinazione della base sanzionatoria, con particolare riferimento alle ipotesi di cointestazione.