La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello di Mes, società di costruzioni, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso relativo ad un avviso di accertamento non preceduto dalla notifica del processo verbale di constatazione.

Mes è stata assistita da DWF Italy, con un team composto dal counsel Giangiuseppe Corigliano e dall’associate Dalila Bonfissuto.

Nello specifico, i Giudici hanno stabilito che la definitività dell’accertamento nei confronti di una società terza, diversa dalla ricorrente e a cui era stato notificato il PVC, non produce effetti automatici nei confronti di MES, che è legittimata a impugnare i rilievi mossi alla società inerte. La Corte ha inoltre chiarito che, diversamente da quanto statuito in primo grado, l’inerzia di una società terza, anche solo per mancanza di interesse o carenza di liquidità, non può produrre effetti sul patrimonio del contribuente senza che questo possa esercitare alcuna difesa, in violazione degli artt. 24 e 53 della Costituzione.

La decisione assume rilevanza anche al di là del caso specifico, poiché fissa un principio applicabile a tutte le ipotesi di accertamenti a cascata, in cui l’inerzia processuale di una società viene fatta valere, indirettamente, nei confronti di soggetti terzi che non hanno avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa.