Con due sentenze gemelle pubblicate il 18 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dei provvedimenti con cui era stata disposta l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di due progetti agro-voltaici, ciascuno di potenza pari a 20 MW, di proprietà del gruppo internazionale CCE.

Le decisioni, particolarmente rilevanti per il settore delle energie rinnovabili, hanno accolto le tesi difensive sostenute dagli studi legali Sticchi Damiani, con Andrea Sticchi Damiani, e Dentons, con il partner Mileto Mario Giuliani, difensori delle società proponenti.

Il Consiglio di Stato ha ribadito, in particolare, che il favore del legislatore per il raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile non consente di attribuire automatica prevalenza a un interesse rispetto agli altri interessi meritevoli di tutela. Allo stesso tempo, il procedimento amministrativo non può essere utilizzato per introdurre limiti astratti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto attraverso il recepimento di delibere regionali che eccedano i limiti della potestà legislativa e regolamentare consentiti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le sentenze chiariscono inoltre che, nella valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione regionale è tenuta a motivare in modo puntuale e circostanziato le ragioni per le quali ritenga necessario sottoporre un determinato progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale motivazione deve essere fondata sui criteri previsti dall’allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Il Consiglio di Stato ha infine ricordato che la VIA non si esaurisce in una mera verifica tecnica dell’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma richiede un giudizio sintetico complessivo sul corretto uso del territorio.

Tale giudizio implica il bilanciamento tra interessi pubblici – tra cui quelli urbanistici, naturalistici, paesistici e di sviluppo economico-sociale – e interessi privati, e deve tenere conto del rapporto tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’intervento, delle possibili alternative e degli effetti della cosiddetta “opzione zero”, ossia della mancata realizzazione dell’opera.

Le due decisioni offrono quindi indicazioni significative sul corretto esercizio del potere amministrativo nei
procedimenti relativi a impianti da fonti rinnovabili, confermando la necessità di una motivazione concreta,
specifica e proporzionata rispetto alle caratteristiche dei singoli progetti.