Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3, comma 5, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2025 n. 12, sospendendo il giudizio di appello promosso dalla società Scodellaro & Ottogalli, assistita da Luca De Pauli, partner dello studio Ponti DePauli.

La controversia origina dalla revoca parziale di un contributo in conto capitale concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sottoutilizzo, sul presupposto della violazione del divieto generale di contribuzione di cui all’art. 31 l.r. n. 7/2000, in ragione dei collegamenti societari tra il beneficiario del contributo e l’impresa esecutrice dei lavori.

Nel corso del giudizio, la difesa della società ha evidenziato come la sopravvenuta disposizione dell’art. 3, comma 5, l.r. n. 12/2025 introduca una rilevante deroga settoriale al divieto di contribuzione: essa esclude infatti l’applicazione dell’art. 31 l.r. n. 7/2000 per gli incentivi concessi alle sole imprese agricole, forestali e ittiche (e alle loro associazioni) quando sia effettuata una valutazione di congruità della spesa.

Secondo l’impostazione prospettata dallo studio De Pauli, tale deroga – fondata sulla verifica di congruità tecnica ed economica degli investimenti finanziati – esprime un principio generale di ragionevolezza e proporzionalità che, sotto il profilo della tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse, non giustifica un trattamento privilegiato limitato a specifici settori economici, a scapito di altre imprese che si trovino in situazioni sostanzialmente analoghe.

Il Consiglio di Stato, pur confermando in astratto la correttezza dell’applicazione dell’art. 31 l.r. n. 7/2000 alla vicenda in esame alla luce della propria precedente sentenza n. 3200/2024, ha ritenuto che la delimitazione soggettiva della deroga introdotta dall’art. 3, comma 5, l.r. n. 12/2025 ponga un serio problema di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con i principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e sostenibilità finanziaria (art. 81 Cost.).

In particolare, il Collegio ha sottolineato come anche le imprese agricole, forestali e ittiche operino sul mercato secondo logiche lucrative e di massimizzazione del profitto, sicché non risultano ravvisabili ragioni obiettive per le quali la possibilità di sottrarsi al divieto generale di contribuzione, in presenza di una comprovata congruità della spesa, debba essere riconosciuta esclusivamente a tali categorie di operatori e non anche alle altre imprese beneficiarie di contributi pubblici che versino in condizioni analoghe.

Muovendo anche dai consolidati orientamenti della Corte costituzionale in materia di benefici economici a carico della finanza pubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione rilevante – poiché dalla risposta della Consulta dipende l’esito del giudizio di appello e l’obbligo di restituzione delle somme da parte della società – e non manifestamente infondata, in ragione del possibile carattere discriminatorio e non coerente con le finalità di tutela della finanza pubblica della disciplina regionale di favore limitata ai soli settori agricolo, forestale e ittico.

Ponti DePauli seguirà ora il giudizio davanti alla Corte costituzionale.