Lexia, con un team composto dalla partner Silvia Cossu e dalla counsel Anna Russo del team Litigation, Arbitration e Legal Risk Mitigation e dal managing partner Francesco Dagnino e OraLex, con i partner Barbara Randazzo e Ruggero Rudoni, hanno assistito un gruppo di utenti italiani in un procedimento di inibitoria collettiva avviata contro Google e conclusosi con l’accoglimento del ricorso e l’affermazione di alcuni principi destinati a rafforzare la tutela del diritto all’oblio a livello unionale.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Milano ha infatti riconosciuto che non vi è tutela del diritto all’oblio, né un bilanciamento effettivo degli interessi portati dal titolare del trattamento, se l’utente non è messo in condizione di documentare – nel richiedere la rimozione di contenuti e la deindicizzazione di informazioni – le proprie ragioni e comprendere, in caso di diniego, perché la propria richiesta non sia stata accolta. Il Tribunale di Milano ha infatti riconosciuto che le procedure attualmente seguite da Google non consentivano ne’ di valutare effettivamente le richieste, né di far comprendere all’utente le ragioni del diniego e ha, dunque, ordinato a Google LLC di (a) modificare, entro il 15 novembre 2026, i moduli messi a disposizione degli utenti sul proprio spazio web, (b) introdurre la possibilità di allegare documentazione a sostegno delle richieste e (c) modificare le proprie risposte affinché rendano immediatamente comprensibile la ragione dell’eventuale rigetto della richiesta di deindicizzazione dopo l’esame dei documenti prodotti, prevedendo anche una consistente sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’assolvimento dell’ordine. La decisione va dunque oltre le posizioni dei singoli ricorrenti: l’ordine del Tribunale incide infatti direttamente sul meccanismo attraverso il quale Google, verosimilmente a livello globale ma certamente europeo, gestisce le richieste degli utenti che intendono esercitare il diritto all’oblio loro attribuito dal GDPR.

Il Tribunale ha anche affermato – respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da Google – la sussistenza della giurisdizione italiana in quanto “può affermarsi che il trattamento dei dati viene effettuato dal titolare del trattamento Google LLC nel contesto delle attività dello stabilimento Google Italy S.r.l.”.

La decisione del Tribunale delle Imprese di Milano è, per quanto noto, la terza inibitoria collettiva pronunciata in Italia assumendo, anche per tale motivo, un’importanza significativa per la tutela di interessi comuni ad una pluralità di soggetti.