Orsingher Ortu – Avvocati Associati e DS Legal hanno assistito Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia, Leggo e CED Digital & Servizi (Società di Caltagirone Editore ) nell’ambito di un procedimento cautelare dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma avente ad oggetto alcuni presunti illeciti concorrenziali.
Nell’ambito del giudizio, le Società di Caltagirone Editore sono state assistite da Orsingher Ortu con un team composto dal senior partner Carlo Edoardo Cazzato, dal managing associate Enrico Spagnolello e dalla trainee Erica Di Marco, e da DS Legal, con il founder Domenico Sorrentino.
La controversia trae origine da talune comunicazioni indirizzate dalle Società di Caltagirone Editore agli utilizzatori dei servizi di rassegna stampa offerti dalla società ricorrente, Data Stampa, nelle quali veniva rappresentato che i contenuti editoriali delle testate di Caltagirone Editore erano utilizzati in assenza della necessaria autorizzazione.
Il procedimento ha interessato, in particolare, due distinti profili: da un lato, la configurabilità di una condotta di concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell’articolo 2598 cod. civ., dall’altro, la dedotta sussistenza di un abuso di dipendenza economica nella forma del rifiuto di concedere licenza.
Su entrambi i profili, il Tribunale di Roma ha accolto le tesi delle Società di Caltagirone Editore. In particolare, quanto al preteso abuso, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande cautelari, rilevando che, in pendenza di un precedente giudizio di merito, le stesse dovessero essere proposte nell’ambito dello stesso e non in separata sede; con riferimento alla presunta concorrenza sleale per denigrazione, il Tribunale ha invece escluso la sussistenza dei relativi presupposti, valorizzando la natura veritiera e rilevante dell’informazione comunicata dalle Società di Caltagirone Editore agli utilizzatori dei servizi di rassegna stampa di Data Stampa.
La pronuncia del Tribunale di Roma, sempre superando le tesi della ricorrente, si segnala, avendo inoltre confermato che l’eventuale intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) per la determinazione dell’equo compenso, ai sensi dell’art. 43-bis Legge n. 633, non è vincolante e non esonera il rassegnista dal richiedere il consenso dell’editore all’utilizzazione degli articoli in rassegne stampa; ancora, che il co. 9 dell’articolo 43-bis sopra citato si applica solo ai motori di ricerca e non ai rassegnisti.


