Morri Rossetti & Franzosi ha assistito Alfa, società italiana fondata da Edoardo Rossetti ed attiva da oltre dieci anni nello sviluppo tecnologico di sistemi tintometrici per il mondo del colore, in un contenzioso con una società concorrente che contestava l’abusivo impiego di propri segreti commerciali nell’ambito dell’attività di Alfa.
Nel giudizio, la società è stata assistita da un team composto da Mario Franzosi, of counsel, e da Federica Santonocito, partner, con il supporto da Michele Loconsole, senior associate.
La controversia, che ha già visto due gradi di giudizio e che potrebbe vivere un nuovo episodio avanti alla Corte di Cassazione, ha avuto ad oggetto domande incrociate. Da un lato, il competitor ha chiesto l’accertamento della violazione di know-how riservato e di condotte di concorrenza sleale per scorrettezza professionale; dall’altro, Alfa ha chiesto l’accertamento di condotte illecite di denigrazione e boicottaggio poste in essere a proprio danno.
Con sentenza pubblicata il 14 settembre scorso, la Corte d’Appello di Bologna ha respinto le domande di entrambe le parti, confermando la sentenza del Tribunale e ribadendo – quanto alle pretese avanzate a carico di Alfa – che il competitor non ha provato che le informazioni contestate fossero effettivamente segrete, avessero valore economico proprio in ragione della loro segretezza e fossero protette da misure adeguate a mantenerle riservate.
La Corte ha inoltre chiarito che il numero dei file e la loro archiviazione su supporto informatico non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’esistenza di una banca dati organizzata e concretamente utilizzabile dal concorrente, se non ne vengono individuati e descritti con sufficiente precisione i contenuti.
La medesima indeterminatezza impedisce, inoltre, di delimitare l’oggetto delle misure inibitorie e ripristinatorie richieste, poiché un ordine generico di inutilizzazione, cancellazione o distruzione dell’intero insieme delle informazioni potrebbe coinvolgere anche informazioni non protette,limitando in modo ingiustificato e sproporzionato la libertà d’impresa garantita dagli artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Si tratta di un principio giuridicamente rilevante sotto molteplici profili, perché ribadisce a quali condizioni è possibile ottenere tutela per il proprio know-how riservato, ma allo stesso tempo puntualizza come la mancata identificazione dei segreti incida direttamente anche sull’azione di concorrenza sleale ad essi connessa. La sentenza non è definitiva e tutte le parti possono proporre ricorso per cassazione nei termini di legge.


