Un gruppo di circa venti piccoli azionisti coinvolti nel crac di Mariella Burani Fashion Group, assistiti da un collegio difensivo coordinato dall’avvocato Daniele Iarussi, ha ottenuto nel corso del contenzioso accordi transattivi con alcuni dei soggetti chiamati in giudizio. Ad affiancare il professionista e giurista internazionale del Foro di Mantova, l’avvocato Michela Pignatelli, componente del collegio difensivo e domiciliataria della causa a Bologna.
Lo scorso giugno la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna ha pronunciato la sentenza di primo grado. Il collegio, composto dal presidente Vittorio Serra, dalla giudice Antonella Rimondini e dalla giudice relatrice Roberta Dioguardi, ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei convenuti costituiti ancora in causa e inammissibili le domande contro quelli rimasti contumaci. Su quest’ultimo punto i legali dei risparmiatori stanno valutando l’appello.
La vicenda trae origine dal dissesto del gruppo nel 2010, nel quale gli azionisti assistiti avevano perso i propri investimenti. Secondo quanto riferito dai legali, il danno complessivo della vicenda era stato stimato in oltre 125 milioni di euro. Gli importi degli accordi transattivi raggiunti dai piccoli azionisti restano riservati.
Il valore della decisione e la tutela dei risparmiatori
Il risultato economico ottenuto dagli azionisti deriva dagli accordi raggiunti durante il procedimento con alcuni dei principali convenuti. Gli accordi hanno previsto ristori per i risparmiatori e hanno determinato la progressiva uscita dal giudizio delle controparti coinvolte.
Gli importi e le condizioni delle transazioni sono coperti da clausole di riservatezza. Non è quindi possibile quantificare il recupero rispetto alle perdite subite. La sentenza di giugno definisce il primo grado del procedimento, lasciando aperta la valutazione dei difensori sulla possibilità di impugnare il capo relativo alle domande dichiarate inammissibili.
La regia difensiva: la strategia del pool legale
Daniele Iarussi, cassazionista, accademico e saggista internazionale, ha coordinato l’attività del collegio che ha assistito la ventina di risparmiatori, i quali, secondo quanto riferito dai difensori, avevano investito una parte consistente dei propri risparmi nelle società quotate del gruppo. Michela Pignatelli ha seguito la causa anche come domiciliataria presso il Tribunale di Bologna.
«Siamo riusciti a scardinare un’asimmetria che troppo spesso penalizza i piccoli risparmiatori di fronte ai colossi istituzionali», dichiara. «Gli accordi transattivi raggiunti nel corso degli anni dimostrano che la coesione e la determinazione del pool legale ha permesso di ottenere ristori concreti, restituendo dignità a chi aveva visto andare in fumo i sacrifici di una intera vita».
L’attività dei professionisti si è sviluppata sul piano processuale e nelle trattative con le controparti, fino alla definizione degli accordi.
Il nodo tecnico: estinzione e inammissibilità
La sentenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti nei rapporti tra i piccoli azionisti e i convenuti costituiti ancora in causa, a seguito degli accordi intervenuti.
Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibili le domande proposte dai risparmiatori nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, tra cui, secondo la ricostruzione dei difensori, alcuni sindaci, componenti degli organi di controllo e società di revisione. Questi soggetti avevano già raggiunto intese con la curatela fallimentare, ma non direttamente con i piccoli azionisti.
Il collegio ha qualificato l’intervento degli azionisti come «adesivo dipendente», anziché «autonomo», collegandone quindi la sorte processuale all’uscita dal giudizio della curatela. È su questa qualificazione che si concentra il dissenso dei legali.
«Non condividiamo in toto la decisione del Tribunale su questo specifico punto», commenta Iarussi, specialista in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, «riteniamo infatti che il danno subito dai singoli investitori sul mercato, come dimostrato nel corso del giudizio, sia autonomo e distinto (includendo anche il danno non patrimoniale) rispetto a quello patrimoniale della società fallita. Per questo motivo abbiamo formulato un’esplicita riserva di impugnativa e stiamo valutando l’appello su questo capo della sentenza per tutelare fino in fondo i diritti dei nostri assistiti».
Azione contro lo Stato per la durata irragionevole del processo
I difensori stanno valutando anche un’iniziativa per ottenere un indennizzo legato alla durata del procedimento. Al crac del 2010 è seguito il giudizio civile, avviato nel 2018 e giunto alla sentenza di primo grado nel giugno 2026.
Secondo quanto riferito dal collegio difensivo, l’udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta alla fine del 2025 e il procedimento ha visto la sostituzione di almeno quattro magistrati.
«Sedici anni dal crack e otto dall’inizio della causa civile rappresentano una tempistica inaccettabile per uno Stato di diritto quale il nostro», conclude Iarussi. «I risparmiatori hanno diritto a risposte in tempi certi. Insieme ai colleghi del pool stiamo seriamente valutando di avviare le azioni risarcitorie contro il Ministero della Giustizia, ai sensi della Legge Pinto, per ottenere il ristoro del danno da durata irragionevole del processo».


