Lipani Legal & Tax ha assistito, tra gli altri, Ferrovienord, Finest e FITRI – Federazione Italiana Triathlon- nel contenzioso che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del D.L. n. 137/2020. La pronuncia ha ripristinato la piena giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie relative all’elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto annualmente da ISTAT.

Lo studio ha seguito la vicenda sin dall’inizio con un team composto dal founder e managing partner Damiano Lipani, dalla founding partner Francesca Sbrana e dall’equity partner Jacopo Polinari.

La disposizione dichiarata incostituzionale aveva limitato la competenza della Corte dei conti alle sole controversie inerenti all’applicazione delle regole di spending review, escludendone il potere di annullare l’elenco. Tale assetto aveva determinato una frammentazione della tutela giurisdizionale e dato origine a un lungo e complesso contenzioso che aveva visto intervenire anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte di Cassazione.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha affermato che la ripartizione delle competenze tra Corte dei conti e giudice amministrativo non è compatibile con la natura annuale dell’Elenco ISTAT e comporta il rischio di decisioni contrastanti. La Consulta ha inoltre ribadito il ruolo della Corte dei conti quale giudice naturale delle questioni contabili.