CBA ha assistito Hera nel giudizio davanti al Consiglio di Stato che ha portato all’annullamento dei provvedimenti con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva negato alla società l’accesso agli incentivi previsti per la cogenerazione ad alto rendimento.
Hera è stata assistita dallo studio CBA con un team guidato dal partner Francesco Piron e composto dalla of counsel Tiziana Sogari e dall’associate Massimino Crisci.
La controversia riguardava un impianto di cogenerazione a Forlì, entrato in esercizio nel 2016 e riconosciuto dal GSE come unità di cogenerazione ad alto rendimento. Il GSE aveva tuttavia respinto la richiesta di attribuzione dei Titoli di Efficienza Energetica, ritenendo che l’impianto non possedesse i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 5 settembre 2011 per essere qualificato come “nuova unità di cogenerazione”, in quanto nella sua realizzazione era stato utilizzato anche un componente non nuovo, e in particolare un motore a combustione interna precedentemente utilizzato presso un altro impianto e successivamente sottoposto a revisione.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8024/2025, ha accolto l’appello di Hera, riformando la sentenza del Tar Lazio n. 14501/2025 e annullando i provvedimenti del GSE nella parte in cui non riconoscevano alla società i benefici richiesti per l’anno di produzione 2017.
La decisione ha chiarito che, ai fini dell’accesso al regime di sostegno, la normativa individua quale requisito la realizzazione di una nuova unità di cogenerazione entrata in esercizio dopo il 7 marzo 2007, senza prevedere che i singoli componenti dell’impianto debbano essere nuovi o mai precedentemente utilizzati. Secondo il Consiglio di Stato, il concetto di “nuova costruzione” riguarda infatti la realizzazione di un’unità produttiva autonoma che prima non esisteva e non la novità assoluta dei singoli componenti utilizzati.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’interpretazione adottata dal GSE avrebbe introdotto un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per l’accesso al regime di sostegno, privo di fondamento nella normativa primaria e secondaria.


