Il team della Business Unit Contenzioso di Btlaws, coordinato da Fabio Gallio e di Letizia Schiavon, con il contributo di Giacomo Vigato e di Filippo Tonello, ha ottenuto un importante risultato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, che ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%.
La controversia riguardava il mancato riconoscimento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito relativa a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un compendio condominiale situato nel Comune di Trieste.
La pronuncia assume rilievo per i diversi principi affermati dalla Corte, e nello specifico:
In materia di Superbonus, l’amministratore di condominio è legittimato ad impugnare gli atti dell’Amministrazione finanziaria relativi ai benefici fiscali del condominio ai sensi dell’art. 1130 c.c., anche in assenza di preventiva delibera assembleare, essendo comunque ammissibile la ratifica ex tunc da parte dell’assemblea.
Alla luce della disciplina della cd. “nuova autotutela” (artt. 10-quater e 10-quinquies legge n. 212/2000), il diniego di autotutela è impugnabile quando riguardi ipotesi di autotutela obbligatoria, anche con riferimento ad atti divenuti definitivi. Le comunicazioni di “scarto” emesse ai sensi dell’art. 122-bis D.L. n. 34/2020, in quanto atti sostanzialmente lesivi assimilabili al diniego di agevolazione, sono autonomamente impugnabili, anche unitamente al successivo diniego di autotutela, dovendosi inoltre far decorrere il termine di impugnazione dal momento della piena conoscenza delle relative motivazioni.
Ai fini del calcolo del massimale di spesa per il Superbonus rilevano esclusivamente le unità immobiliari risultanti al catasto all’inizio dei lavori, con conseguente legittimità del frazionamento catastale di unità pertinenziali effettuato prima degli interventi e idoneo ad incrementare il plafond agevolabile, senza necessità di adeguamento del sistema tavolare.
È infine illegittimo l’annullamento della comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura in assenza di incoerenze tra i dati comunicati e quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria.
La pronuncia rappresenta quindi un significativo precedente in materia di Superbonus, cessione del credito, sconto in fattura, legittimazione processuale del condominio, impugnabilità degli atti di diniego e rilevanza del frazionamento catastale ai fini dei massimali agevolabili.


