Lo studio Ponti DePauli Partners di Udine, con il partner Luca De Pauli e Bianca Almacolle, ha assistito l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC nel giudizio promosso dalla società agricola Gobbi Frattini dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto il diniego di liquidazione dell’indennizzo richiesto a seguito dell’abbattimento di tacchini disposto in vincolo sanitario per un focolaio di influenza aviaria presso un allevamento sito in provincia di Udine.

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui ASUFC aveva negato l’indennizzo ex art. 2 della legge n. 218/1988, sostenendo, tra l’altro, la non opponibilità alla soccidante dell’esito del procedimento sanzionatorio conclusosi con il pagamento in misura ridotta da parte della soccidaria e contestando la riconducibilità del focolaio alle carenze di biosicurezza rilevate dall’Amministrazione.

La difesa dell’Azienda sanitaria ha sostenuto la piena legittimità del diniego, valorizzando il carattere ostativo delle violazioni accertate in materia di biosicurezza, con particolare riferimento all’inadeguatezza delle reti antipassero e al mancato adeguamento delle anticamere dei capannoni. Tali profili sono stati ritenuti rilevanti anche alla luce degli accertamenti tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dai quali è emersa la probabile introduzione del virus dalla fauna selvatica.

Con sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica del 9 aprile 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso, affermando che la conclusione non favorevole del procedimento sanzionatorio precludeva la concessione dell’indennità, quale conseguenza vincolata prevista dalla normativa di settore. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di frammentare l’indennizzo tra soccidante e soccidario, ritenendo che il fatto preclusivo rilevasse nei confronti di entrambe le parti del rapporto di soccida.

Il TAR ha altresì ritenuto infondate le ulteriori censure, riconoscendo la completezza dell’istruttoria svolta da ASUFC e la congruità della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare valorizzando le risultanze relative alle carenze strutturali e gestionali dell’allevamento, nonché il nesso tra tali criticità e l’insorgenza del focolaio, confermando l’impostazione difensiva dell’Azienda sanitaria.

La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce, in un ambito di forte impatto economico e sanitario, che l’accesso agli indennizzi pubblici per abbattimenti disposti a seguito di malattie epizootiche presuppone il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della biosicurezza.