BonelliErede difende il Parco Nord Milano: il Tar Lombardia conferma legittimità del Ptc
Antonio Giulio Carbonara ha guidato il team di BonelliErede che ha assistito l’Ente Parco Nord Milano nella difesa
BonelliErede ha assistito il Parco Nord Milano nella controversia decisa dal Tar Lombardia, che chiarisce il rapporto tra pianificazione del parco e strumenti urbanistici comunali.
Il Tar Lombardia (sezione V di Milano) ha definito una controversia relativa all’impugnazione di due deliberazioni adottate dal Parco Nord Milano, confermando la legittimità dell’operato dell’ente in materia di gestione e redistribuzione delle superfici coperte all’interno del proprio territorio.
Il team di BonelliErede è stato guidato dal managing associate Antonio Giulio Carbonara, e composto dall’associate Cecilia Didonè e da Alessia Ballatore.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto contro le deliberazioni con cui il parco aveva stabilito i criteri per la cessione delle superfici coperte derivanti dalla demolizione di manufatti ritenuti incompatibili con il contesto ambientale dell’area. Il tribunale ha ritenuto tali scelte conformi al quadro normativo di riferimento, riconoscendo all’ente un adeguato margine di discrezionalità nella pianificazione e nella tutela del territorio.
Il comune ricorrente lamentava la violazione delle proprie competenze pianificatorie, sostenendo che la disciplina dei diritti edificatori fosse riservata alla strumentazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. n. 12/2005.
Il Tar ha ribadito la prevalenza del Piano territoriale di coordinamento del Parco sugli strumenti urbanistici comunali, richiamando il principio secondo cui il Ptc “è uno strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un’immediata efficacia precettiva di carattere prevalente sia nei confronti di singoli soggetti privati interessati all’edificazione, e sia rispetto alle stesse competenze dei Comuni in materia urbanistico-edilizia”.
Il collegio ha stabilito che la circolazione dei diritti edificatori nel perimetro del Ptc non rientra nelle regole dei diritti edificatori compensativi previste dall’art. 11 della legge regionale n. 12/2005. Ha chiarito invece che si tratta di un potere pubblico esercitato dall’Ente Parco all’interno di un sistema di pianificazione unitario e sovraordinato, diverso dalle normali logiche di compensazione urbanistica dei comuni. Per questo motivo, è stato ritenuto legittimo trasferire superfici edificabili anche tra territori appartenenti a comuni diversi.
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