Terranova & Partners, vittoria in Corte di Giustizia Tributaria a Milano su contraddittorio
Riconosciuto a Terranova & Partners che l’invio del questionario esclude l’accertamento automatizzato e tutela il contraddittorio preventivo del contribuente
Con la tesi difensiva sostenuta da Daniele Terranova, studio legale Terranova & Partners, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando l’illegittimità di un avviso di accertamento per violazione dell’art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in quanto non preceduto dallo schema d’atto.
Secondo la difesa, poi condivisa dai giudici, l’accertamento non poteva essere qualificato come “sostanzialmente automatizzato”, circostanza sulla quale l’Agenzia delle Entrate aveva invece fondato la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
L’Ufficio aveva infatti sostenuto che l’atto traesse origine da un incrocio automatizzato di banche dati relativo a operazioni tra un fornitore ritenuto cartiera e un cliente, ritenendo tale automatizzazione sufficiente a escludere l’obbligo dello schema d’atto.
Il contribuente, al contrario, aveva evidenziato come l’eventuale automatizzazione riguardasse unicamente la fase iniziale di selezione del soggetto da sottoporre a controllo, rientrante nella fisiologica attività istruttoria, mentre le successive fasi dell’accertamento richiedevano valutazioni non automatizzabili, soprattutto in presenza di contestazioni relative a fatture oggettivamente inesistenti.
La Corte ha accolto tale impostazione, valorizzando anche la circostanza che, nel corso del procedimento, l’Ufficio aveva svolto attività istruttoria mediante l’invio di un questionario, a cui il contribuente aveva risposto. Tale elemento è stato ritenuto incompatibile con la qualificazione dell’accertamento come automatizzato.
Ulteriore profilo rilevato dai giudici è la contraddittorietà della motivazione dell’avviso, che faceva riferimento anche alle risposte fornite dal contribuente, circostanza che escludeva ulteriormente la natura automatizzata dell’atto e rafforzava la necessità del contraddittorio preventivo.
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