Fotovoltaico e Ppr Sardegna: successo legale per Sticchi Damiani che ribalta i vincoli Ppr
Appello della Regione respinto dal Consiglio di Stato, così lo Studio Legale Andrea Sticchi Damiani ha ottenuto il via libera al progetto
Con sentenza n. 2855 del 9.04.2026 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dalla Regione Sardegna avverso la sentenza del Tar che aveva annullato il diniego di provvedimento unico alla realizzazione di un progetto fotovoltaico, esitato dall’Amministrazione in virtù della ritenuta efficacia vincolante del parere paesaggistico espresso dall’Utp regionale sulla scorta di un asserito contrasto formale del progetto con la disciplina dettata dal Ppr per la c.d. “fascia costiera”.
In sintesi, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive spiegate dalla società Agrisun assistita nel doppio grado di giudizio dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, di Studio Legale Asd, ha confermato che nell’ambito della conferenza dei servizi per il rilascio del Paur, l’Amministrazione procedente non può limitarsi a prendere atto di pareri negativi autoqualificati come “non superabili”, dovendo svolgere in concreto il giudizio di prevalenza richiesto dalla normativa di riferimento, tanto più nel caso in cui il sito prescelto per il progetto sia riconducibile al novero delle aree idonee ex lege ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021.
La ritenuta incompatibilità “con il regime dettato dal Ppr esclusivamente perché ricadente in fascia costiera non è sufficiente a legittimare il diniego, in quanto “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’amministrazione deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela”. Sotto tale profilo, inoltre, “è infondata la tesi per cui le prescrizioni del Ppr avocherebbero a monte la scelta discrezionale dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica per cui l’ufficio regionale non dovrebbe compiere alcuna ulteriore valutazione in concreto”;
In relazione alle coordinate ermeneutiche che precedono, “non si ravvisa il contrasto con l’art. 117 della Costituzione […] nè la prevalenza della disciplina regionale della Regione Sardegna […], dovendo il rapporto tra fonti statale e regionale, anche delle regioni a Statuto speciale essere regolato alla luce dei principi di leale collaborazione e di osservanza dei principi eurounitari. Inoltre, il silenzio della Soprintendenza nel procedimento deve essere interpretato come silenzio-assenso.
La sentenza è particolarmente importante in quanto conferma l’ineludibilità di una valutazione in concreto dei progetti in un contesto regionale che, come noto, fa attualmente registrare un preoccupante scostamento dai principi generali della materia dettati dalla normativa di rango primario.
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