Lo scorso 17 ottobre la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una società italiana in amministrazione straordinaria.

PedersoliGattai ha assistito la società ricorrente con un team composto dal partner Sergio Fulco e dal senior associate Stefano Solli.

La decisione è particolarmente significativa in tema di rapporti tra arbitrato internazionale e procedure concorsuali. I Giudici hanno ribadito il principio secondo cui in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito verso una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, sancendo l’applicabilità di tale regola anche quando la devoluzione della controversia agli arbitri sia prevista in un contratto concluso in costanza di procedura.

Inoltre, la pronuncia ha affermato che il giudice adìto ai sensi dell’art. 840 c.p.c., in sede di opposizione al riconoscimento del lodo arbitrale straniero in Italia, deve verificare l’effettiva compromettibilità della controversia secondo la legge italiana. Tale accertamento prescinde dalla previa mancata impugnazione del lodo nel Paese di emissione e non incontra, dunque, impedimenti dovuti all’eventuale passaggio in giudicato del lodo medesimo