Orsingher Ortu assiste Brescia Mobilità: confermato appalto da 326,9 milioni

Il senior partner Edoardo Cazzato ha guidato il team di Orsingher Ortu che ha assistito Brescia Mobilità, nei profili sostanziali e processuali

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Daniela Vindigni  • 30/04/2026
di  Daniela Vindigni
Brescia Mobilità
Federico Bulfoni e Edoardo Cazzato

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da Vezzola Spa, società attiva nella realizzazione di opere stradali ed edili, contro Brescia Mobilità, gestore in house dei servizi di mobilità urbana del comune di Brescia, assistito da Orsingher Ortu, riguardo all’aggiudicazione della gara per la realizzazione della linea tranviaria T2 (Pendolina–Fiera).

Di conseguenza, il Tar ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale presentato da Manelli Impresa.

La pronuncia conferma l’aggiudicazione dell’appalto – del valore complessivo di 326,9 milioni di euro, tra i più rilevanti nel panorama nazionale – al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Manelli Impresa, in partnership con Hitachi Rail Sts e Alstom.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha assistito Brescia Mobilità, affiancando la struttura legale e l’ufficio appalti guidati rispettivamente da Tiziana Spadaro e dall’architetto Vera Sabatti, con il supporto di Stefano Senatore, responsabile ufficio appalti.

Il team di Orsingher Ortu, coordinato dal senior partner Edoardo Cazzato, ha curato i profili sostanziali e processuali della vicenda con il counsel Federico Bulfoni, il senior associate Enrico Spagnolello e la trainee Sofia Gastaldi.

Il giudizio ha riguardato anche il tema dell’accesso agli atti richiesto da Vezzola e negato da Brescia Mobilità a seguito dell’opposizione di Manelli, motivata dalla presenza di informazioni riservate e segreti tecnico-commerciali nell’offerta.

Sul punto, il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia del Tar che aveva inizialmente disposto l’esibizione della documentazione, ha riconosciuto la legittimità del diniego opposto da Brescia Mobilità. In particolare, ha ribadito che l’accesso difensivo a documenti riservati è ammissibile solo in presenza di uno stretto nesso di strumentalità con le esigenze difensive e che il diritto di difesa non prevale automaticamente sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali, richiedendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, così come di recente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

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Daniela Vindigni
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