Con la sentenza n. 6003 del 22 luglio 2026, il Consiglio di Stato (sezione quarta) ha respinto l’appello della Regione Lombardia e confermato la sentenza del Tar Lombardia 1825 del 22 maggio 2025 che aveva annullato la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2783 del 15 luglio 2024 recante gli indirizzi per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole nella parte in cui introduceva limiti soggettivi ed oggettivi allo sviluppo degli stessi.
Le due pronunce rappresentano le prime decisioni giurisdizionali intervenute sulla DGR 2783/2024. Statkraft, assistita da Legance, infatti, ha scelto fin dall’origine di impugnare direttamente la delibera senza attendere l’adozione di provvedimenti applicativi di diniego, abbreviando significativamente le tempistiche per giungere all’annullamento definitivo. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza di tale impostazione, ritenendo che i requisiti soggettivi e oggettivi contenuti nella Dgr fossero immediatamente lesivi e idonei a bloccare con certezza i progetti agrivoltaici difformi dalla disciplina regionale, rendendo superflua l’attesa di atti esecutivi.
Statkraft è stata assistita in entrambi i gradi di giudizio dalla partner Cristina Martorana e dal senior counsel Lucio Di Cicco.
Il merito della controversia
La Dgr aveva introdotto requisiti soggettivi che riservavano il titolo abilitativo ai soli imprenditori agricoli singoli o associati e a società a partecipazione congiunta tra operatori energetici e imprenditori agricoli, in assenza di qualsiasi previsione analoga nella normativa statale. Tale impostazione escludeva operatori come Statkraft, il cui modello di business prevede che l’attività agricola venga demandata a operatori terzi nell’ambito di accordi contrattuali, senza alcuna cointeressenza societaria. La Dgr stabiliva inoltre una quota massima di fruizione del fondo ai fini della produzione energetica, riferendo la superfice massima utilizzabile per l’installazione dell’impianto alla superficie agricola utilizzata, in difformità dalle Linee guida MASE del 27 giugno 2022, che utilizzano come parametro la superficie totale del sistema agrivoltaico.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità di limitazioni regionali alla diffusione di impianti Fer, ultronee rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui le Regioni non possono frapporre alla realizzazione di impianti FER ostacoli non previsti dal legislatore statale, né prescrivere limiti generali inderogabili valevoli sull’intero territorio regionale, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
La rilevanza della pronuncia per il mercato
L’impatto delle sentenze in oggetto va ben oltre il caso concreto. Fino alla loro pubblicazione, i requisiti previsti dalla DGR rendevano di fatto preclusa la realizzazione di impianti agrivoltaici in Lombardia alla generalità degli operatori energetici. L’annullamento della delibera rimuove tale barriera con effetti che si estendono all’intero settore delle rinnovabili. Le pronunce assumono inoltre un peso normativo in prospettiva: nelle more del giudizio di appello è entrata in vigore la legge regionale della Lombardia n. 10/2026 sulle aree idonee, il cui art. 11, comma 5, fa salva l’applicazione della DGR n. XII/2783/2024 fino all’approvazione di una nuova delibera di giunta sui requisiti per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici: tale nuova delibera dovrà necessariamente conformarsi ai principi enunciati dal TAR e dal Consiglio di Stato, i quali costituiscono oggi un parametro di riferimento cogente ed ineluttabile per la futura regolazione regionale sul punto.


