Ponti DePauli, con un team composto dal name partner Luca De Pauli e da Bianca Almacolle, ha assistito Lignano Sabbiadoro Gestioni (Lisagest) nel contenzioso relativo all’affidamento di attività specialistiche secondarie sugli arenili di Lignano Sabbiadoro. Con la sentenza n. 518/2026, pubblicata il 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della società.
Per quanto consta, si tratta della prima pronuncia di un TAR sulla specifica questione del riparto di giurisdizione relativo alla selezione volontariamente indetta da un concessionario privato, con richiamo a disposizioni del codice dei contratti pubblici, per individuare il sub-concessionario ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione. La decisione offre un chiarimento di rilievo per gli operatori del settore, distinguendo l’autonomia imprenditoriale del concessionario dal controllo pubblico sull’utilizzo del bene demaniale.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa di Lisagest e dal controinteressato. La cognizione della controversia spetta al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La scelta del sub-concessionario costituisce infatti una scelta imprenditoriale privatistica, ferma la necessità della previa autorizzazione dell’autorità competente ai sensi dell’art. 45-bis.
Il TAR ha chiarito che il concessionario privato non è tenuto a svolgere una gara pubblica per individuare il soggetto cui affidare tali attività, salva la presenza di specifiche clausole nella concessione, assenti nel caso esaminato. La selezione volontaria conserva natura privatistica anche quando richiama disposizioni del codice dei contratti pubblici: l’autovincolo rende applicabili le regole richiamate, ma non può modificare la giurisdizione, determinata dalla legge.
Distinta la decisione sui due ricorsi per motivi aggiunti contro l’autorizzazione comunale: il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, dichiarandoli tuttavia inammissibili per difetto di interesse ad agire, anche in questo caso in accoglimento della relativa eccezione di Lisagest. Il vizio prospettato, relativo alla mancanza dell’autorizzazione prima dell’indizione della selezione, non avrebbe consentito né il subentro richiesto né l’annullamento del solo lotto contestato, poiché avrebbe investito l’intera procedura, non impugnata nella sua interezza. L’annullamento dell’autorizzazione avrebbe comunque ricondotto le attività alla concessionaria, senza attribuirle al ricorrente.
L’assistenza prestata da Ponti DePauli ha riguardato così una questione che incide sui confini tra rapporti privatistici e potere amministrativo nella gestione del demanio marittimo. La pronuncia definisce il giudizio in rito, in integrale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa della società; le spese di lite sono state integralmente compensate.


