Da oggi è in vigore per gli
avvocati l’obbligo di preventivo scritto (o digitale) a favore del cliente (v.
art. 1, commi 141, sesto capoverso, lettera d) e 150 della legge 4 agosto 2017,
n. 124). La nuova previsione della
Legge
annuale per il mercato e la concorrenza
viene ritenuta espressione del
principio di “
trasparenza” nella
relazione tra avvocato e cliente e trova il plauso anche del Prof. Guido Alpa,
ex presidente del Consiglio Nazionale Forense (v.
Articolo
Sole 24 Ore
).

In realtà la previsione assolve a
basilari principi di autodeterminazione
e organizzazione: in tutti i settori
di mercato deve essere garantita chiarezza e sufficienza di informazioni affinché
la volontà di acquisto di beni o servizi possa maturare in modo valido e
lineare. Anche il potenziale acquirente di servizi legali deve quindi ricevere
un set di informazioni idoneo a decidere (i) se avvalersi o meno dell’assistenza di un professionista (o di quel professionista) e (ii) quali risorse allocare alla gestione di una
determinata questione, giudiziale o stragiudiziale che sia.  

La previsione suscita alcune prime
riflessioni.

1.         Viene
sconfessata la tesi secondo la quale il costo di una prestazione legale non può
essere predeterminato
. Tesi ancor oggi affermata da coloro che tendono a identificare
la prestazione dell’avvocato come la spendita di un certo ammontare di tempo
piuttosto che come il perseguimento di un risultato da parte del cliente. È
obiettivamente difficile preventivare con esattezza il tempo che un avvocato
dovrà spendere per assistere un cliente nell’ambito di una controversia o di
un’operazione straordinaria, ma è semplice comprendere che al cliente interessa
avere assistenza fino alla sentenza / al closing.

Sta al professionista, che si assume esperto della
materia su cui assiste il cliente, preventivare gli sforzi e quantificare un
compenso ritenuto soddisfacente.

2.         Ridurre
il preventivo all’esposizione di un onorario pare riduttivo della complessità
della prestazione legale
e inidoneo a valorizzare l’expertise e le competenze
che il professionista può mettere a disposizione. Come tutti gli operatori del
mercato legale sanno, lo stesso importo per acquistare servizi di livello
diverso… non è in realtà lo stesso importo.

Credo quindi che, per non svilire sé stessi, gli avvocati
dovranno opportunamente arricchire il preventivo con elementi che riguardano,
tra l’altro, il track record e le esperienze maturate, le modalità con le quali si prevede di erogare
il servizio
(team dedicato, reportistica, strumenti IT di supporto ecc.),
le caratteristiche organizzative dello
studio
.  Altrimenti la raccolta di
preventivi diventerà il modo per realizzare una mera “gara al ribasso”.

3.           Il preventivo non è solo un passaggio necessario
al cliente per capire se avvalersi o meno dell’assistenza professionale
prestata da un avvocato. È anche, come si accennava inizialmente, lo strumento
necessario per capire se un determinato avvocato è quello giusto o meno per il
tipo di assistenza richiesta. Per svolgere questa valutazione fino in fondo sarà
tuttavia necessario raccogliere una pluralità
di preventivi ben articolati e strutturati in modo quanto più possibile
comparabile
: solo tramite la comparazione il cliente potrà valutare la
qualità di un preventivo e scegliere in modo consapevole e ponderato il professionista
al quale rivolgersi. Si tratta, in effetti, del c.d. beauty contest