Hogan Lovells vince per Wikipedia contro Cesare Previti

Wikipedia, in quanto fornitore di servizi di hosting e non di contenuti, non può essere ritenuta responsabile dei contenuti scritti dagli utenti

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Amministrazione  • 02/03/2018
di  Amministrazione
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L’enciclopedia online Wikipedia assistita da Hogan Lovells, con Marco BerliriMassimiliano Masnada, ha vinto in appello contro Cesare Previti che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma del 2013. Il Tribunale di primo grado aveva, infatti, sancito che Wikipedia, in quanto fornitore di servizi di hosting e non di contenuti, non potesse essere ritenuta responsabile dei contenuti scritti dagli utenti. In sede di appello, Cesare Previti chiedeva di riformare la decisione di primo grado considerando Wikipedia corresponsabile per affermazioni inesatte e diffamanti contenute nella voce italiana di Wikipedia a lui dedicata.
 
La Corte di Appello, con sentenza del 19 febbraio 2018, ha respinto l’appello da un lato riaffermando l’irresponsabilità di Wikipedia per le voci pubblicate dagli utenti sull’enciclopedia, e offrendo, dall’altro, una chiara e definitiva interpretazione della normativa di settore sul ruolo degli Internet Service Provider, sulla mancanza di responsabilità per i contenuti di terzi e sul dovere di rimozione derivante esclusivamente da un ordine dell’autorità competente ovvero dalla certezza del contenuto illecito, che, nel caso di diffamazione online, la Corte individua nell’utilizzo di espressioni “univocamente lesive”. Pertanto, secondo la Corte, nessun obbligo preventivo di controllo poteva essere imputato a Wikipedia dal momento che l’illecito non risultava da nessun provvedimento della competente autorità e non essendo stata attivata la procedura di modifica prevista dal sito.
 
La Corte di Appello ha poi ribadito che “…la giurisprudenza è univoca nel riconoscere che mere comunicazioni di parte non siano sufficienti a ingenerare nel provider quella “conoscenza effettiva” da cui scaturisce, ai sensi dell’art. 16 del D.vo 70/2003, un obbligo di intervento; tanto meno, per le ragioni dette, da tali mere comunicazioni di parte avrebbe potuto trarsi prova dell’elemento soggettivo illecito in capo al provider”.

 
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