Cleary vince per Sky contro MediaPro

Confermate le plurime condotte illecite imputabili a MediaPro in violazione del decreto Melandri

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Amministrazione  • 12/06/2018
di  Amministrazione
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Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto da MediaPro avverso il provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva accolto il ricorso di Sky, sospendendo la procedura competitiva di assegnazione dei contenuti audiovisivi della Serie A disposta con bando del 6 aprile 2018.

Sky è stata assistita dai propri legali interni, Luca Sanfilippo, Liliana Ciliberti e Antonio Mari, nonché da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con Marco D’Ostuni (in foto), Ferdinando Emanuele, Roberto Argeri e Monia Impinna.
 
La Sezione Imprese A del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha confermato le plurime condotte illecite imputabili a MediaPro in violazione del decreto Melandri, delle norme in materia di concorrenza e del provvedimento adottato dall’Agcm il 14 marzo 2018.

Tra l’altro, secondo il Tribunale, MediaPro avrebbe violato i propri obblighi dell’intermediario indipendente di: non svolgere attivita` che comportino l’assunzione di una responsabilita` editoriale; garantire ai sub-licenziatari la più ampia iniziativa imprenditoriale ed editoriale nel confezionamento dei singoli prodotti audiovisivi, permettendo loro di scegliere se e in quale misura avvalersi dei servizi che MediaPro avrebbe potuto offrire; concedere in licenza i diritti audiovisivi con modalita` eque, trasparenti e non discriminatorie, imponendo invece costi aggiuntivi e non necessari per fruirne.

Le condotte di MediaPro, secondo il Tribunale, integrano anche un abuso di posizione dominante, in quanto – facendo leva sul proprio monopolio sui diritti di Serie A – obbligano gli operatori ad acquistare i prodotti audiovisivi e cedere i propri spazi pubblicitari, salvo imporre loro costi aggiuntivi per riappropriarsi del diritto di esercitare la propria iniziativa editoriale, di commercializzare autonomamente gli spazi pubblicitari, ed anche di gestirne liberamente tempi, modalità di inserimento e durata. Il Tribunale ha riconosciuto che le stesse condotte integrerebbero comunque, ad abundantiam, atti di concorrenza sleale. 

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