Cintioli e Pirola Pennuto Zei vincono per TicketOne contro l’Agcm
Il Tar Lazio ha annullato il provvedimento con il quale lAgcm aveva attribuito a TicketOne una pratica commerciale scorretta relativa alle attività di vendita online di biglietti
In data odierna il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall’Agcm, che aveva attribuito a TicketOne una pratica commerciale scorretta relativa alle attività di vendita online di biglietti per i concerti di maggior richiamo, sostenendo che la società non avesse impedito la diffusione di biglietti sul mercato secondario ed avesse dunque arrecato un pregiudizio ai consumatori. TicketOne è stata assistita dallo studio Cintioli, nelle persone di Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, e da Pirola Pennuto Zei, nella persona di Maurizio Bernardi.
Il Tar con l’odierna sentenza n. 2330/2018, ha annullato integralmente il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la collegata sanzione pecuniaria di oltre 1 milione di euro e ha fatto chiarezza su come a TicketOne non siano attribuibili in alcun modo fatti o negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario che resta un fenomeno separato e indipendente. Nel dettaglio, la sentenza riconosce che l’attività di TicketOne è stata pienamente lecita e non ha arrecato alcun pregiudizio ai consumatori. Il Tar, inoltre, ha anche riconosciuto che TicketOne non trae alcun beneficio economico dalle vendite sul mercato secondario e anzi si preoccupa di contrastare proprio tale mercato con i propri sistemi informatici.
Il giudice amministrativo ha, altresì, stigmatizzato le assunzioni dell’Agcm sul funzionamento dei sistemi automatici di acquisto – cosiddetti Bot – dei quali, pur essendo in possesso di tutti i dati di dettaglio, Agcm non ha mai potuto dimostrare l’esistenza. Infatti, TicketOne adotta elevati standard di sicurezza e ne aveva data dimostrazione anche attraverso perizie tecniche qualificate. Sui sistemi Waf adottati per proteggere i server, il giudice conclude che la loro inefficacia è stata solo apoditticamente dedotta dall’Autorità.
La sentenza dunque ha un’importanza che va oltre il caso di specie, perché spiega che, per poter accertare una pratica commerciale scorretta, è sempre necessario tener conto delle prove documentali fornite dall’impresa nel corso del procedimento e che l’Autorità non può limitarsi a contrarie affermazioni apodittiche, non supportate da documentazione probatoria.
Restano valide le altre multe comminate dall’Autorità direttamente alle società che operano sul mercato secondario: Viagogo, StubHub e MyWayTicket.
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