Autorità di vigilanza europee: le possibili difese di un vigilato

Ieri nel corso del seminario organizzato da Cleary Gottlieb in collaborazione con TopLegal si è parlato della nuova normativa europea (Crd IV, Solvency II e MiFid II)

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Amministrazione  • 09/10/2015
di  Amministrazione
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Ieri, giovedì 8 ottobre, presso la sede milanese di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, si è svolto il primo di una serie di cinque appuntamenti che lo studio, in collaborazione con TopLegal, dedica ai manager del mondo bancario, finanziario e assicurativo. L’obiettivo degli incontri, che possono essere seguiti anche in videoconferenza presso la sede romana di Cleary Gottlieb e via web, è discutere in chiave operativa dei recenti interventi normativi, delle nuove disposizioni e delle principali novità che stanno interessando gli operatori del settore.

Il primo seminario è stato dedicato ai poteri delle autorità di vigilanza europee (Bce, Eba, Esma, Eiopa) e nazionali nella nuova normativa europea (Crd IV, Solvency II e MiFid II). Relatori: il partner Amélie Champsaur e le associate Maria Grazia Mamone, della sede di Milano, e Laura Prosperetti, della sede di Roma. Dopo aver tracciato gli aspetti chiave del nuovo quadro della vigilanza europea in materia bancaria, finanziaria e assicurativa – tra cui la distribuzione di compiti e poteri tra autorità di vigilanza e i poteri di enforcement – lo studio ha analizzato le possibili difese esperibili dai vigilati in caso di sanzioni. 

Per sdoganare le principali perplessità avanzate dai clienti, si è ragionato non soltanto con riguardo alle più comuni argomentazioni di difesa che possono essere provate dinnanzi ai giudici nazionali, ma soprattutto a livello comunitario e di riesame. Come evidenziato nel corso del seminario, il primo passo che il vigilato deve compiere è capire se la sanzione della Bce e dell’Esma abbia o meno natura penale. 

Affinché una sanzione possa essere considerata di natura penale, alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la condizione necessaria è che vengano soddisfatti i parametri Engel. Primo su tutti, l’afflittività del provvedimento. Qualora tali parametri siano presenti, è possibile attribuire rilevanza penale anche alle sanzioni amministrative e disciplinari previste da regolamenti bancari, diritto della concorrenza e abuso di mercato. 

Una volta riconosciuta la natura penale delle sanzioni, i relatori hanno tracciato i principali punti deboli del procedimento sanzionatorio alla luce delle previsioni contenute nella Carta di Nizza e nel Trattato dell’Unione europea, indicando i passi da compiere in sede di riesame. 

Il prossimo seminario promosso da Cleary Gottlieb si terrà il 29 ottobre e avrà per tema il whistleblowing nella recente normativa italiana. Nel corso dell’incontro saranno esaminate sotto il profilo regolamentare, di diritto del lavoro e della protezione dei dati personali le nuove disposizioni in materia di whistleblowing introdotte, in diversi ambiti, dal decreto attuativo della Crd IV e dal decreto anticorruzione.

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