Gerardo Vesci vince per Chef Express (1)

Il solo fatto del licenziamento di un rappresentante sindacale non rappresenta, di per sé, condotta antisindacale

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Amministrazione  • 17/04/2018
di  Amministrazione
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Gerardo Vescicon il socio Leonardo Vesci (in foto) ha assistito Chef Express in un giudizio ex art. 28 dello statuto dei lavoratori in tema di presunta condotta antisindacale proposto in seguito a un licenziamento per motivi oggettivi di un Rsa (rappresentante sindacale aziendale).

Il giudice ha evidenziato che il solo fatto del licenziamento di un rappresentante sindacale non rappresenta, di per sé, condotta antisindacale ma è richiesta l’obiettiva idoneità della condotta a ledere l’interesse protetto.

La lesività del licenziamento del sindacalista deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso concreto: nell’ambito di una piccola organizzazione aziendale, l’estromissione di un rappresentante sindacale potrebbe rappresentare un’oggettiva lesione della libertà sindacale, quando, ad esempio, non fossero presenti altri lavoratori iscritti a quel sindacato idonei ad assumere la carica o, in caso di licenziamento plurimo, quanto gli iscritti a un sindacato subissero una sensibile riduzione dal punto di vista numerico, tale da compromettere l’attività sindacale in precedenza svolta. 

Nel caso di specie, però, le dimensioni della società Chef Express e la circostanza – dedotta dalla stessa ricorrente – che il sindacato avesse numerosi iscritti tra i dipendenti della convenuta consentono di escludere che la lesione della libertà sindacale possa ritenersi in re ipsa nel solo fatto del licenziamento di una sindacalista.

 

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