Cleary con Sky Italia frena MediaPro

Il Tribunale di Milano ha sospeso la procedura competitiva di assegnazione dei contenuti audiovisivi

Immagine autore top legal
Amministrazione  • 16/04/2018
di  Amministrazione
emanuele_ferdinando.jpg

Con provvedimento emesso in data 16 aprile 2018, soggetto a discussione in udienza, il Tribunale di Milano ha sospeso la procedura competitiva di assegnazione dei contenuti audiovisivi disposta da MediaPro Italia con bando del 6 aprile 2018, fissando l’udienza di comparizione delle parti per il 4 maggio 2018.  

Accogliendo il ricorso urgente di Sky Italia, che sarà oggetto di riesame, la Sezione Imprese del Tribunale ha attribuito rilievo alle plurime condotte illecite imputate a MediaPro Italia, in violazione del c.d. decreto Melandri, delle norme in materia di concorrenza e del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 14 marzo 2018. 

Sky Italia è stata assistita dai propri  legali interni tra cui il general counsel Luca Sanfilippo, il responsabile del contenzioso Liliana Ciliberti e Antonio Mari, che hanno lavorato in team con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con Ferdinando Emanuele (in foto), Marco D’Ostuni, Cesare Rizza, Roberto Argeri, Monia Impinna e Letizia Gianni

Secondo la prospettazione di Sky Italia, con la predisposizione dei pacchetti principali e dei pacchetti opzionali nel bando, MediaPro Italia non agirebbe quale intermediario indipendente, ma diventerebbe un vero e proprio player del mercato in cui concorrono gli operatori della comunicazione come Sky Italia.

Il Tribunale ha altresì riconosciuto “la particolare rilevanza del periculum in mora connesso a un’operazione commerciale di così rilevante entità e destinata a proiettarsi in un ampio arco temporale, rispetto alla quale il paventato effetto distorsivo sarebbe del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell’informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l’esito della gara produrrebbe sull’uno o l’altro dei protagonisti della vicenda e la sostanziale impossibilità di un integrale ristoro di tale pregiudizio in sede di mero risarcimento monetario del danno”.
 

Top Legal
scritto da
Amministrazione
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal
Professionisti taggati
Top Legal

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

I nostri eventi
Top Legal
Top Legal
Scopri le competizioni
Top Legal
Top Legal