Lobbligo di preventivo: Avvocati, attenzione alla gara al ribasso
Da oggi è in vigore per gli
avvocati l’obbligo di preventivo scritto (o digitale) a favore del cliente (v.
art. 1, commi 141, sesto capoverso, lettera d) e 150 della legge 4 agosto 2017,
n. 124). La nuova previsione della Legge
annuale per il mercato e la concorrenza viene ritenuta espressione del
principio di “trasparenza” nella
relazione tra avvocato e cliente e trova il plauso anche del Prof. Guido Alpa,
ex presidente del Consiglio Nazionale Forense (v. Articolo
Sole 24 Ore).
In realtà la previsione assolve a
basilari principi di autodeterminazione
e organizzazione: in tutti i settori
di mercato deve essere garantita chiarezza e sufficienza di informazioni affinché
la volontà di acquisto di beni o servizi possa maturare in modo valido e
lineare. Anche il potenziale acquirente di servizi legali deve quindi ricevere
un set di informazioni idoneo a decidere (i) se avvalersi o meno dell’assistenza di un professionista (o di quel professionista) e (ii) quali risorse allocare alla gestione di una
determinata questione, giudiziale o stragiudiziale che sia.
La previsione suscita alcune prime
riflessioni.
1. Viene
sconfessata la tesi secondo la quale il costo di una prestazione legale non può
essere predeterminato. Tesi ancor oggi affermata da coloro che tendono a identificare
la prestazione dell’avvocato come la spendita di un certo ammontare di tempo
piuttosto che come il perseguimento di un risultato da parte del cliente. È
obiettivamente difficile preventivare con esattezza il tempo che un avvocato
dovrà spendere per assistere un cliente nell’ambito di una controversia o di
un’operazione straordinaria, ma è semplice comprendere che al cliente interessa
avere assistenza fino alla sentenza / al closing.
Sta al professionista, che si assume esperto della
materia su cui assiste il cliente, preventivare gli sforzi e quantificare un
compenso ritenuto soddisfacente.
2. Ridurre
il preventivo all’esposizione di un onorario pare riduttivo della complessità
della prestazione legale e inidoneo a valorizzare l’expertise e le competenze
che il professionista può mettere a disposizione. Come tutti gli operatori del
mercato legale sanno, lo stesso importo per acquistare servizi di livello
diverso… non è in realtà lo stesso importo.
Credo quindi che, per non svilire sé stessi, gli avvocati
dovranno opportunamente arricchire il preventivo con elementi che riguardano,
tra l’altro, il track record e le esperienze maturate, le modalità con le quali si prevede di erogare
il servizio (team dedicato, reportistica, strumenti IT di supporto ecc.),
le caratteristiche organizzative dello
studio. Altrimenti la raccolta di
preventivi diventerà il modo per realizzare una mera “gara al ribasso”.
3. Il preventivo non è solo un passaggio necessario
al cliente per capire se avvalersi o meno dell’assistenza professionale
prestata da un avvocato. È anche, come si accennava inizialmente, lo strumento
necessario per capire se un determinato avvocato è quello giusto o meno per il
tipo di assistenza richiesta. Per svolgere questa valutazione fino in fondo sarà
tuttavia necessario raccogliere una pluralità
di preventivi ben articolati e strutturati in modo quanto più possibile
comparabile: solo tramite la comparazione il cliente potrà valutare la
qualità di un preventivo e scegliere in modo consapevole e ponderato il professionista
al quale rivolgersi. Si tratta, in effetti, del c.d. beauty contest.
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