Tremonti Romagnoli Piccardi vince presso la Commissione tributaria provinciale di Torino sulla deducibilità degli interessi pronti contro termine “di impiego”, vale a dire quelli utilizzati per porre in essere operazioni di investimento di liquidità.

La controversia riguardava l’applicabilità del limite di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’articolo 96 comma 5-bis del Tuir ai differenziali negativi da contratti di pronti contro termine “di impiego”, vale a dire ai differenziali che emergono nel caso in cui gli interessi attivi percepiti dall’acquirente “a pronti” dei titoli durante il contratto risultino superiori al rendimento pattuito nel contratto medesimo. 

Secondo i giudici i differenziali negativi emergenti da queste tipologie di contratti non sono assoggettabili al medesimo regime fiscale degli interessi passivi od oneri assimilati perché non ne condividono la funzione economica.