Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza 19 giugno 2026, n. 4926, ha integralmente respinto l’appello di E‑Health S.r.l., avverso la sentenza del T.A.R. Friuli‑Venezia Giulia n. 84/2025, confermando l’aggiudicazione in favore del RTI con mandataria Fora, assistita da Luca De Pauli dello studio Ponti DePauli Partners di Udine, assieme ai colleghi Conti e Mazzeo, relativa al “Servizio per l’esecuzione/refertazione di prestazioni radiologiche ed ecografiche comprensivo della fornitura delle apparecchiature radiologiche, dei lavori e servizi correlati”, appalto di valore complessivo superiore a 100 milioni di euro, caratterizzato da elevata complessità tecnica e organizzativa.

La decisione afferma, in primo luogo, la correttezza dell’applicazione della formula del disciplinare, che valorizza il “ribasso complessivo” risultante dalla somma tra lo sconto applicato dall’Azienda Sanitaria e lo sconto offerto dai concorrenti, ritenendola coerente con la lex specialis, con il modello di offerta e con i chiarimenti di gara. In tale quadro, il Consiglio di Stato richiama il principio – in linea con il d.lgs. n. 36/2023 – della “complessiva recessività” del solo elemento prezzo rispetto alle esigenze qualitative del servizio, specie nei contratti sanitari ad alta intensità professionale.

Sono poi respinte le censure sulla pretesa mancanza di requisiti minimi relativi a numero di medici radiologi, Tsrm e monte ore: la lex specialis non prevedeva soglie numeriche rigide, ma solo la definizione di attività, giorni e orari di servizio, con rinvio al c.d. “tempario” Sirm quale mero criterio organizzativo e non come parametro vincolante per relationem. Ne discende la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni di gara.

Il Consiglio di Stato ribadisce, inoltre, i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico‑discrezionali della stazione appaltante e della Commissione: le critiche fondate su valutazioni di parte o su consulenze di parte non possono sostituirsi al giudizio tecnico amministrativo, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o incongruità. Analogo esito conosce la doglianza sulla verifica di anomalia, fondata su calcoli ritenuti erronei e comunque inidonei a superare le valutazioni della stazione appaltante.

In ordine alla composizione della Commissione giudicatrice, la sentenza conferma l’interpretazione dell’art. 93 d.lgs. n. 36/2023: il requisito del “settore specifico” non implica la necessaria presenza di un radiologo, essendo sufficiente la complessiva adeguatezza delle competenze rispetto all’oggetto della gara.

Particolare rilievo assume, infine, il chiarimento sul rapporto tra fase di gara ed esecuzione: i vizi degli atti di evidenza pubblica non possono essere desunti da fatti sopravvenuti in esecuzione, che possono avere solo eventuale valore confermativo di vizi genetici, nel rispetto del principio tempus regit actum. Pur richiamando la giurisprudenza sulla permanenza del potere di autotutela anche dopo la stipula del contratto, il Consiglio di Stato esclude che il mancato esercizio di tale potere integri di per sé un vizio degli atti di gara.

La sentenza, che respinge anche i motivi aggiunti e condanna l’appellante alle spese valorizzando la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, costituisce un significativo precedente per le gare di elevato valore economico e complessità tecnica, confermando un modello in cui qualità della prestazione sanitaria, coerenza della lex specialis e rispetto della discrezionalità tecnica prevalgono sulla mera competizione di prezzo.