Tar Fvg: accolto ricorso di Ponti DePauli Partners, la Pas si consolida per silenzio-assenso
Luca De Pauli dello studio Ponti DePauli Partners di Udine ha ottenuto una pronuncia favorevole dal Tar in materia di energie rinnovabili
Il Tar Friuli Venezia Giulia ha definito una controversia di particolare rilievo per il settore delle energie rinnovabili, affermando un principio destinato a incidere sui procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata nei quali venga coinvolta la soprintendenza. Il ricorso è stato patrocinato da Luca De Pauli dello studio Ponti DePauli Partners di Udine.
Il caso riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 900 kW, inserito all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile e finanziato con fondi Pnrr, progetto avviato tramite Pas presentata nell’ottobre 2025. L’area interessata non è sottoposta a vincoli paesaggistici ma il comune ha ritenuto comunque opportuno acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in considerazione della vicinanza del sito a un bene culturale tutelato..
La richiesta di parere era stata trasmessa il 16 dicembre 2025 e acquisita dalla soprintendenza il 17 dicembre 2025. Il termine per l’espressione del parere, pari a 45 giorni, scadeva quindi a fine gennaio 2026. Il parere negativo della Soprintendenza è stato invece protocollato soltanto il 23 febbraio 2026 e comunicato alla parte ricorrente il 6 marzo 2026, dunque oltre il termine previsto.
Il ricorso ha sostenuto che, decorso inutilmente il termine, il potere della Soprintendenza di rendere un parere vincolante doveva ritenersi consumato, con formazione del silenzio-assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della L. n. 241/1990. Il successivo parere negativo doveva pertanto considerarsi inefficace, anche alla luce dell’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge, che sancisce l’inefficacia delle determinazioni tardive adottate dopo la formazione del silenzio-assenso.
A seguito della proposizione del ricorso, la Soprintendenza ha adottato, il 23 aprile 2026, un provvedimento di revoca in autotutela, riconoscendo espressamente la tardività del proprio parere e l’applicazione degli effetti di cui all’art. 17-bis della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 190/2024 sul perfezionamento del titolo abilitativo. Il comune ha quindi adottato, il 30 aprile 2026, il provvedimento conclusivo, attestando la conclusione positiva della Pas e il perfezionamento del titolo per silenzio-assenso.
Il Tar Friuli Venezia Giulia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse della ricorrente, ma ha ritenuto sussistente la soccombenza virtuale del Ministero della Cultura, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il collegio ha infatti evidenziato che l’autotutela esercitata dalla soprintendenza costituiva riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato, poiché determinata proprio dalle censure formulate in ricorso; in assenza dei provvedimenti sopravvenuti, il ricorso sarebbe stato accolto. Le spese sono state invece compensate nei confronti del comune, che ha adottato tempestivamente il provvedimento conclusivo.
La pronuncia assume rilievo sistematico perché chiarisce, con riferimento alla disciplina speciale delle Pas per impianti da fonti rinnovabili, che il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza ha natura perentoria; che, decorso tale termine, l’assenso deve intendersi acquisito; che il parere tardivo è inefficace; e che la Pas si perfeziona e si consolida, senza che un successivo diniego possa validamente arrestare il procedimento.
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