Il ricorso agli strumenti digitali nell’assolvimento agli obblighi di etichettatura ambientale verso i consumatori

27-03-2023

Il ricorso agli strumenti digitali nell’assolvimento agli obblighi di etichettatura ambientale verso i consumatori

 

A cura di  Avv. Alessandra Perelli e Avv. Giacomo Pirotta

Il 1° gennaio 2023 è definitivamente entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi destinati a consumatori ai sensi dell’art. 219, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.

GLI OBBLIGHI NORMATIVI DI ETICHETTURA AMBIENTALE
La suddetta disposizione prevede che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Dalla lettura del dato normativo, emerge quindi evidente:
1. un obbligo generale di indicazione delle modalità di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio dell’imballaggio nonché della corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballi;
2. un obbligo specifico, in capo al produttore, di indicare la natura dei materiali utilizzati nella produzione dell’imballaggio.
Ottemperando alla delega contenuta nel medesimo decreto legislativo (art. 219, comma 5.1), il Ministero della transizione ecologica ha poi adottato – con d.m. 28 settembre 2022, n. 360 – le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.” nell’ambito delle quali il Ministero ha fornito utili indicazioni sulle modalità di assolvimento agli obblighi normativi.

IL RICORSO AGLI STRUMENTI DIGITALI PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI
All’interno delle suddette Linee Guida, il Ministero ha specificato che “al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
In merito all’utilizzo dei canali digitali, le Linee Guida hanno, inoltre, specificato che “tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio” e che, nel caso di imballo destinato al consumatore finale, “il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc). In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore”.
In altri termini, “per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale”.
In definitiva, nel caso di l’imballo destinato al consumatore finale, sia le informazioni di etichettatura obbligatoria, sia le istruzioni per reperire le suddette informazioni, potranno essere diffuse avvalendosi degli strumenti digitali.
Nello specifico, per quanto attiene alle istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie di etichettatura sui canali digitali, esse possono alternativamente riportarsi sull’imballo, nei negozi fisici o in quelli digitali, oppure possono diffondersi mediante canali di comunicazione tradizionale o digitale, attraverso campagne o iniziative promosse dai soggetti obbligati. A prescindere dall’opzione concretamente preferita, le Linee Guida specificano che le informazioni obbligatorie di etichettatura ambientale devono essere semplici, dirette, puntuali e di facile interpretazione.

LE SPECIFICAZIONI DI CONAI
A fronte di queste generiche indicazioni, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha pubblicato sul proprio sito il Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi; benché il CONAI non abbia poteri normativi/regolamentari, le indicazioni contenute nel vademecum sono certamente utili per sciogliere eventuali dubbi interpretativi riguardanti i suddetti decreti. Le stesse Linee Guida, infatti, sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI che, per oltre un anno, d’intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione della normativa.
Nel suddetto vademecum, il CONAI ha ribadito che:
- l’etichettatura digitale può sostituire completamente l’etichettatura fisica;
- la scelta del canale digitale da adottare è completamente in capo all’azienda e che, in via esemplificativa, si può optare per il ricorso a App, QR code, codice EAN e siti web;
- le informazioni riportate sui canali digitali “devono essere in linea con le disposizioni normative e risultare chiare, dirette, puntuali e di facile interpretazione”;
- per gli imballaggi destinati al consumatore finale, “devono essere assicurate istruzioni chiare e facilmente accessibili su come si possano ottenere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti: è necessario prevedere il cosiddetto «ponte» tra il mondo fisico e quello virtuale”.
In merito alle istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie di etichettatura sui canali digitali (il cd. «ponte» tra il mondo fisico e quello virtuale), il vademecum precisa che esse devono essere “chiare e facilmente accessibili”.
Più nel dettaglio, il vademecum chiarisce altresì che le istruzioni per reperire le informazioni obbligatorie di etichettatura ambientale tramite canali digitali possono essere fornite:
1. sull’imballaggio, apponendo “fisicamente sul pack (o nel manuale d’uso del prodotto) le istruzioni su come accedere alle informazioni digitali. Ad esempio, una indicazione/frase esplicita/icona circa l’utilizzo di un QR code (o QR code parlante), del sito web, o della App attraverso cui accedere all’etichettatura ambientale digitale”;
2. nel punto vendita, “sia esso fisico o virtuale, a cui il consumatore ha accesso” prevendendo “spazi informativi riportanti le istruzioni attraverso le quali accedere alle informazioni di etichettatura ambientale attraverso i canali digitali prescelti”;
3. mediante canali di comunicazione tradizionali e digitali, “attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore”.
Premesse queste alternative, il CONAI ha chiarito che: le istruzioni sull’imballaggio di cui al punto (i) risultano molto efficaci; le istruzioni nel punto vendita di cui al punto (ii) risultano mediamente efficaci; le istruzioni diffuse mediante canali di comunicazione tradizionali e digitali di cui al punto (iii) risultano quelle meno efficaci.
In assenza di una prassi sviluppata sul punto, gravando sul produttore l’onere di efficace adempimento agli obblighi normativi sopra menzionati, dovrebbe concludersi che – nella piena legittimità di tutte le scelte sopra evidenziate – l’opzione da preferire sia quella dell’utilizzo dell’indicazione delle istruzioni sull’imballaggio in quanto più efficace. In questo senso, si è orientata lo stesso CONAI che – tra tutte le alternative evidenziate - ha suggerito l’utilizzo del QR code da apporre direttamente sull’imballaggio per reperire le informazioni di etichettatura ambientale obbligatoria.
Le suindicate novità normative dovranno, quindi, essere tenute in debita considerazione nella predisposizione degli imballaggi destinati ai consumatori finali non solo per essere compliant con le disposizioni di legge, ma anche e soprattutto per andare esenti da responsabilità nei confronti delle province, enti chiamati ad accertare il rispetto della nuova disposizione.
Avendo maturato una significativa esperienza in materia di etichettatura (ambientale e non), restiamo a disposizione per maggiori approfondimenti ed eventualmente supportare gli operatori del settore per valutare l’effettiva rispondenza delle etichettature predisposte alla normativa vigente e valutare le conseguenze di una loro ipotetica inosservanza.

A questo proposito, si prega di contattare:
Avv. Alessandra Perelli
Via Ariosto, 6 - 20145 Milano
Italia T +39 02 91776310
www.4legal.net
Email: alessandra.perelli@4legal.net

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