Digital Services Act e Social Network

22-03-2023

Digital Services Act e Social Network

 

A cura di Riccardo Lanzo

Il 5 luglio 2022 il Parlamento Europeo ha approvato il Digital Services Act (DSA) il quale, insieme al Digital Markets Act, va a comporre il c.d. “Digital Services Package”. Il nuovo regolamento sui servizi digitali modifica, dopo più di vent’anni, la direttiva 2000/31/CE, anche detta “direttiva sul commercio elettronico”. In questo caso l’Unione Europea, seguendo le ultime tendenze in tema di adozione degli atti, ha deciso di intervenire con un regolamento che, pertanto, è direttamente applicabile agli Stati membri e permette di garantire una protezione uniforme in tutta l’Unione.

Questa modifica si è resa necessaria poiché, durante questo lasso di tempo, si sono sviluppati innovativi servizi digitali, che rappresentano ormai un’importante parte della vita quotidiana ed economica dei cittadini dell'Unione.

Ogni novità porta con sé anche nuovi rischi, per questo motivo l’UE ha deciso di fissare, tramite il DSA, norme comuni sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno, insieme ad obblighi in materia di trasparenza, di informazione, di gestione dei reclami e segnalazioni. Tutto ciò al fine di creare uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti fondamentali degli utenti siano effettivamente protetti. Allo stesso tempo, tale normativa, permette di assicurare condizioni di parità per le imprese in modo tale da garantire una corretta competizione.

Di fondamentale importanza risulta la delineazione degli obblighi e delle responsabilità dei provider di servizi digitali. Tuttavia, gli obblighi non sono di uguale portata per tutti.

Infatti, tra le novità del Regolamento, si trova il particolare regime applicabile alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, essendo potenzialmente portatrici di rischi maggiori in termini di portata ed effetti. In questo caso si impongono obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per le piattaforme di dimensione più ridotta.

Ai sensi dell’art 25 del Regolamento, si può affermare che una piattaforma sia di dimensioni molto grandi quando presta i propri servizi “a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni”.

La valutazione delle dimensioni spetta alla Commissione europea, la quale ha chiesto alle piattaforme di inviare la comunicazione dei dati necessari entro il 17 febbraio 2023. All’esito di questa decisione, la piattaforma in questione avrà a disposizione 4 mesi per conformarsi agli obblighi previsti dal Digital Services Act. Tra questi obblighi rientra la valutazione globale dei rischi, la quale deve tenere conto dei rischi sistemici, che ricomprendono la diffusione di contenuti illegali e gli eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali. Queste piattaforme devono poi dotarsi di misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci di attenuazione di tali rischi.

I social network, possono essere definiti come prestatori di servizi di hosting, ma questi in realtà non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, bensì diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta, come specificato anche dal considerando 13 del Regolamento. Inoltre, la diffusione al pubblico è la funzionalità principale dei social e, pertanto, si applicano anche ai social le norme del presente regolamento previste per le piattaforme online.

I principali social, al fine di adempiere alle previsioni del DSA, si sono già attivati nei termini previsti. A febbraio 2023 TikTok, per esempio, in un post sul proprio blog ufficiale ha comunicato di aver contato, nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, una media di utenti attivi mensili pari a ben 125 milioni. Chiaramente, alla luce di tali dati, TikTok rientra pienamente nella definizione di piattaforma di dimensioni molto grandi e di conseguenza, dovrà conformarsi alla relativa disciplina contenuta nella sezione IV del Digital Services Act.

In caso di violazione del DSA, alle piattaforme si possono applicare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo totale. Inoltre, i destinatari dei servizi digitali possono richiedere un risarcimento per i danni e le perdite subite a seguito di violazioni imputabili alle piattaforme.

Il Digital Services Act sicuramente si pone obiettivi importanti, ma molto difficili ed impegnativi da realizzare, sia da parte delle piattaforme, a causa dell’enorme numero di utenti attivi, sia per i singoli Stati membri. Questi ultimi, infatti, devono designare un coordinatore dei servizi digitali, il quale collaborerà, insieme agli altri coordinatori nazionali, con la Commissione europea per garantire il rispetto del DSA. La scadenza per il conferimento dei poteri ai singoli coordinatori nazionali è fissata per il 17 febbraio 2024, data a partire dalla quale la legge sui servizi digitali sarà pienamente applicabile.

Inoltre, anche se è ancora presto per dirlo, considerando la potenza economica dei provider interessati, si può supporre che le sanzioni non abbiano un’incidenza tale da prevenire la violazione del Regolamento.

Ciò che risulta chiaro è che il Digital Services Act costituirà sia una sfida che un’opportunità per i professionisti del settore legale, i quali, seppur dovendo muoversi in ambiti piuttosto innovativi, possono sviluppare stimolanti competenze, se non addirittura creare nuove figure professionali ad hoc.

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