Vittoria completa per lo studio Lener Morrone & Partners, guidato da Alfredo Morrone davanti al Tar del Lazio.
Con la sentenza n. 20704 del 20 novembre 2025, il Tribunale amministrativo ha stabilito che tutte le argomentazioni difensive presentate per conto di Sogin Spa – la società pubblica incaricata della gestione degli impianti nucleari – sono valide, confermando la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante nella procedura contestata.
“L’oggetto del contratto d’appalto è costituito non da un’opera dell’ingegno originale ideata ad hoc per la committente, bensì da un prodotto reperibile sul mercato, sebbene flessibile e adattabile anche nel tempo alle necessità della stazione appaltante. Tale flessibilità è valorizzata dalla legge di gara perché rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. La serialità delle lavorazioni in presenza di necessità ripetute nel tempo è, alla luce di quanto esposto, quanto ricercato dalla stazione appaltante nel caso di specie”.
Di cosa stiamo parlando: che tipo di gara è stata contestata
La gara oggetto del contendere non concerne un incarico esclusivamente creativo o intellettuale (cioè un lavoro personalizzato studiato “ad hoc”), ma riguarda l’affidamento di un servizio o fornitura basato su un prodotto standard disponibile sul mercato, ma con caratteristiche di flessibilità e adattabilità per rispondere alle esigenze della stazione appaltante nel tempo.
In questo caso, la stazione appaltante – Sogin – ha richiesto qualcosa che potesse essere ripetuto più volte (la “serialità delle lavorazioni”) e modulato nel tempo in base alle proprie necessità operative.
Non sono emersi pubblicamente elementi che identifichino esattamente il nome commerciale o la tecnologia del prodotto (ad esempio marca o modello) all’interno della documentazione reperibile.
Tuttavia, dato il tipo di attività di Sogin (decommissioning, smaltimento, gestione rifiuti nucleari), è plausibile che il prodotto in questione riguardi attrezzature o componenti tecnici/modulari per l’ambito nucleare: ad esempio contenitori, moduli tecnici o sistemi di stoccaggio adattabili.
Cosa implica questa decisione
La decisione del Tar ha tre conseguenze principali. La prima è la conferma della legittimità della procedura di gara adottata da Sogin: il criterio di affidamento e la natura del bene richiesto sono stati riconosciuti validi.
La seconda conseguenza è l'esclusione che possa essersi trattato di una prestazione intellettuale o personalizzata: la gara poteva essere gestita seguendo modalità proprie di forniture/servizi standard e non seguendo regole speciali per incarichi “ad hoc”.
Si rafforza infine l’impostazione per cui la stazione appaltante può chiedere beni o servizi “flessibili e ripetibili”, purché chiaramente disciplinati nel bando, confermando che la scelta di Sogin era orientata a efficienza, modularità e replicabilità.
In sintesi: Sogin ha scelto, attraverso il bando, uno schema corretto per acquisire il bene o servizio richiesto, e la controparte non è riuscita a dimostrare che vi fosse un vizio nella procedura, secondo quanto confermato dal Tar.
Chi è Sogin
La Sogin è la società pubblica incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Opera su tutto il territorio nazionale ed è responsabile delle attività di decommissioning, della tutela ambientale e dell’individuazione e realizzazione del Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi.
Le sue procedure di appalto riguardano, tra l’altro, servizi tecnici, forniture di componentistica specializzata, infrastrutture e processi altamente regolamentati.