Profili interpretativi e criteri ermeneutici per la qualificazione della natura dell’arbitrato nelle clausole contrattuali

Analisi dei criteri interpretativi alla luce dell’esperienza giurisprudenziale

29-07-2025

Profili interpretativi e criteri ermeneutici per la qualificazione della natura dell’arbitrato nelle clausole contrattuali

Avv. Teresa Marullo, Senior Associate di Militerni Law Firm 

 

L’arbitrato rappresenta, in linea generale, un’alternativa efficace al contenzioso ordinario, offrendo alle parti uno strumento di definizione delle controversie potenzialmente più rapido.  

Sebbene il procedimento arbitrale sia configurato come un rimedio di carattere "deflattivo" rispetto alla giurisdizione ordinaria, la sua applicazione concreta può rivelarsi tutt’altro che semplice, presentando sfaccettature interpretative e operative complesse che iniziano, in via preliminare, dal contenuto della clausola compromissoria. 

Le prime criticità, come noto, riguardano principalmente l’inquadramento della clausola in termini di arbitrato rituale o irrituale.  

La corretta qualificazione di tale natura costituisce, infatti, un passaggio preliminare imprescindibile, poiché condiziona l’intero iter procedurale e, soprattutto, la natura del provvedimento che verrà adottato dal collegio arbitrale. Ricordiamo, infatti, che mentre il lodo emesso all’esito di un arbitrato rituale ha la stessa efficacia di una sentenza e, quindi, di titolo esecutivo; il lodo irrituale ha valenza esclusivamente negoziale. Quest’ultimo, pertanto, costituisce un documento che può essere posto a fondamento di una richiesta di pagamento. 

 

In tal senso, il primo elemento da considerare è la volontà delle parti, che va ricostruita non soltanto sulla base del dato testuale della clausola, ma alla luce di una più ampia analisi con riguardo al contesto contrattuale complessivo. È essenziale indagare, in primo luogo, la capacità di agire e, successivamente, la reale intenzione delle parti di devolvere la controversia a un collegio arbitrale. Intenzione che, di fatto, deve emergere anche nel momento antecedente la stipula dell’atto. 

Solo attraverso una valutazione attenta e sistemica è possibile, quindi, cogliere le intenzioni delle parti manifestate al momento della stipula dell’accordo. 

Successivamente si potrà procedere a esaminare il dato letterale della clausola.  

Preme precisare, tuttavia, che secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato non possono essere ritenuti elementi determinanti per qualificare un arbitrato come irrituale l’attribuzione agli arbitri del potere di decidere secondo equità, la previsione dell’inappellabilità del lodo sin dalla sua origine. 

Un ulteriore criterio distintivo risiede, poi, nella diversa funzione attribuita agli arbitri: nel caso dell’arbitrato rituale, essi sono chiamati a decidere la controversia; mentre nell’arbitrato irrituale il loro compito è quello di definirla secondo una logica negoziale. 

Infine, assume rilievo anche la concreta prassi adottata nel corso del procedimento arbitrale. Qualora dalla condotta degli arbitri e dalla qualificazione da essi stessi operata emerga con chiarezza la natura rituale o irrituale del lodo, tale elemento diventa cruciale ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile, senza che sia necessario – né possibile – ritornare a un’ulteriore interpretazione della convenzione arbitrale. 

 

La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza 20 maggio 2024 n. 13884, si è pronunciata in tema di qualificazione della clausola arbitrale individuando correttamente i criteri utili e le modalità di applicazione dei suindicati principi.  

La Suprema Corte, con la predetta decisione, ha chiarito che al fine di qualificare la natura dell’arbitrato, oltre all’applicazione dei generali principi di interpretazione contrattuale, il criterio differenziale tra le due figure (rituale o irrituale) consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono espressamente ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo, mentre, con l’arbitrato irrituale, le parti intendono utilizzare, esclusivamente, uno strumento negoziale. 

Tuttavia, l’interpretazione non deve limitarsi alla mera individuazione letterale di espressioni generiche (id est: “l’arbitro procede in via irrituale” e “con dispensa da ogni formalità di procedura”) in quanto tali elementi non sono sufficienti, da soli, a individuare la natura del procedimento da adottare. 

Occorre piuttosto interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento sia alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto nonché al dato letterale.  

Questo in quanto il mero mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. 

Spesso, infatti, sono utilizzate delle clausole di mero stile del tutto ininfluenti per l’individuazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato. 

Ulteriore e non meno rilevante elemento ai fini dell’indagine riguarda, ancora, l’utilizzo dell’espressione “decidere” o “risolvere” le controversie che depongono a favore di un arbitrato rituale mentre con il verbo “definire” si può sostenere di essere dinanzi ad un irrituale.  

Ebbene, se anche attraverso i classici principi interpretativi non si riuscisse a giungere a una soluzione, quali sono gli ulteriori rimedi da utilizzare per la corretta classificazione della clausola? 

Sulla scorta di principi ormai ampiamente consolidati, la giurisprudenza ritiene che, in caso di dubbio, debba essere applicata l’interpretazione residuale che favorisce l’applicazione dell’arbitrato rituale in ragione delle maggiori garanzie che questo offre (efficacia esecutiva, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva). 

Con riferimento allo svolgimento concreto del procedimento seguito dall’arbitro per addivenire alla decisione, la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel ritenere che risulta determinante l’effettivo assetto procedimentale adottato nel corso dell’arbitrato, il quale assume rilievo preminente rispetto all’interpretazione della clausola compromissoria pattuita dalle parti (Cass., sez. II, 8 novembre 2013, n. 25258). 

In tale prospettiva, dunque, ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile avverso il lodo, ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale dell’arbitrato convenuto, quanto piuttosto la natura dell’attività concretamente svolta dagli arbitri (Cass., n. 25258/2013, cit.). 

Ne deriva che, qualora sia stato emesso un lodo rituale benché le parti avessero originariamente previsto un arbitrato di natura irrituale, l’impugnazione dovrà avvenire esclusivamente secondo il regime previsto dagli artt. 827 e ss. c.p.c.. 

 

Sulla scorta di tale interpretazione si è espresso altresì il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, che con ordinanza del 3 marzo 2025 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale prevalente chiarendo fermamente che non vi possono essere incertezze interpretative laddove la clausola parli di “controversie” da “decidere secondo diritto”, espressioni tipiche del processo civile: l’arbitrato dovrà essere rituale. 

È chiaro che l’interpretazione non è sempre di facile intuizione e le insidie sono tante. 

In base alla nostra esperienza, riteniamo, pertanto, che la clausola arbitrale richieda un’analisi approfondita e puntuale, da condurre alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più recenti, e sempre nel contesto complessivo del contratto in cui è inserita. 

Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati e con una solida esperienza nel settore. 

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