Una pronuncia storica, destinata a fare giurisprudenza nel diritto sportivo internazionale, ha segnato un punto cruciale per la legalità nello sport.
Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto integralmente il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e dall'atleta Giacomo Perini, assistiti con successo dal team sport di Lca, guidato dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo.
Il Tas ha annullato la decisione della World Rowing che aveva squalificato l'atleta, ripristinando ufficialmente il suo terzo posto nella finale Pr1 M1x e garantendogli la possibilità di richiedere la medaglia di bronzo dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.
Focus Legale: Possesso vs. Uso e i Limiti del Field of Play
La squalifica di Perini era scaturita dal mero possesso di un cellulare a bordo imbarcazione, ma le indagini tecniche e informatiche disposte dalla difesa curata da Lca hanno confermato che il dispositivo non era mai stato né utilizzato né attivo durante la gara.
Il Collegio Arbitrale ha accolto in pieno le argomentazioni legali, chiarendo che la norma federale invocata vietava l'uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, ma non il loro semplice possesso: interpretazione cruciale e coerente con la ratio della norma 'prevenire vantaggi competitivi e non imporre divieti assoluti' (come dimostrato dalla prassi che consente l'uso di smartwatch in gara).
Un altro elemento decisivo emerso nel procedimento ha riguardato la revisionabilità della decisione da parte del Tas: è stata accolta la tesi del team legale dell'atleta, secondo cui la squalifica era un provvedimento reso all'esito di un procedimento arbitrale interno e non rientrava tra le decisioni attinenti al "field of play" (sottratte alla revisione).
Il Tas ha anche richiamato le federazioni al dovere di adottare regole chiare e univoche, proprio per evitare ambiguità interpretative che possono compromettere la carriera degli atleti.
L'avvocato Federico Venturi Ferriolo ha commentato: "È una decisione importante, che restituisce giustizia a Giacomo e costituisce un precedente rilevante per il diritto sportivo internazionale per la corretta identificazione dei limiti della teoria del field of play".
La decisione del TAS ripristina la classifica, con la materiale assegnazione della medaglia rimessa alla competenza dell’International Paralympic Committee.