Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 19505 del 4 novembre 2025, ha accolto il ricorso proposto da ESI II, società proprietaria di un impianto fotovoltaico, annullando la decisione del Gestore dei Servizi Energetici che aveva disposto la riduzione degli incentivi riconosciuti.
La società è stata assistita da Lipani Legal & Tax, con un team composto dal senior partner Rino Caiazzo e dall’avvocato Enrico Di Tomaso: lo studio ha curato la difesa in ogni fase del procedimento, ottenendo una decisione che rafforza le garanzie per gli operatori del settore fotovoltaico e chiarisce i limiti del potere di revisione del Gse.
La controversia riguardava il declassamento del “conto energia” applicabile all’impianto, motivato dal Gse con il presunto completamento dei lavori oltre il termine utile per accedere al secondo conto energia.
Il Tar ha tuttavia rilevato che tale ricostruzione contraddiceva quanto già accertato in via definitiva dal giudice penale e che il Gestore non aveva condotto una nuova e autonoma istruttoria a sostegno delle proprie valutazioni.
Riprendendo i principi già affermati dal Consiglio di Stato in un precedente annullamento di un provvedimento di decadenza basato sugli stessi presupposti, il Tribunale ha sottolineato come le carenze tecniche minori riscontrate dal Gse non fossero sufficienti a soddisfare il test di rilevanza e proporzionalità necessario per giustificare la riduzione del 10% della tariffa incentivante.
Secondo i giudici amministrativi, il Gse non può limitarsi a riproporre motivazioni già superate in sede penale o in altri procedimenti, senza introdurre nuovi elementi di fatto o di diritto. La sentenza ribadisce che l’attività istruttoria dell’amministrazione deve essere autonoma, effettiva e proporzionata, nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza e certezza del diritto.
Per Lipani Legal & Tax, la decisione rappresenta un importante precedente in materia di incentivi alle rinnovabili, riaffermando la tutela degli investimenti nel settore fotovoltaico e i limiti entro cui il Gestore può esercitare i propri poteri di controllo.