Autori: Fabio Trevisan, Carolina Vasselli, Sarah Bandini
Il registro dei titolari effettivi (o beneficiari effettivi) costituisce uno strumento essenziale per contrastare attività criminali connesse ai flussi finanziari, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il suo obiettivo è rafforzare la trasparenza sulla proprietà e il controllo di società, fondazioni, trust e altri istituti giuridici, prevenendo l’uso di tali strutture per occultare operazioni illecite. Il presente contributo analizza il funzionamento del Registro dei Beneficiari Effettivi (RBE), gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 22 novembre 2022 sull’accesso ai dati, e le rilevanti novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1624. Un focus specifico è dedicato alla nozione di titolare effettivo applicabile ai trust, con particolare attenzione ai profili operativi per i soggetti obbligati agli adempimenti AML/CFT.
Il concetto di Titolare Effettivo e l’evoluzione normativa europea
Il concetto di “titolare effettivo” (beneficial owner) è stato definito all’interno delle Linee Guida pubblicate dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) come la persona fisica che possiede o controlla un bene o per conto della quale viene effettuata un’operazione. Negli ultimi anni, l’impegno a garantire una maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva delle entità giuridiche si è progressivamente intensificato, con l’adozione di misure condivise in diversi contesti multilaterali, tra cui il G7, il G20, le Nazioni Unite e la stessa GAFI.
In Europa, la istituzione di appositi registri dedicati ai titolari effettivi è avvenuta con la IV Direttiva Antiriciclaggio del 20 maggio 2015 (Direttiva (UE) 2015/849), che ha imposto agli Stati membri l’obbligo di creare registri centrali gestiti da autorità pubbliche. Successivamente, la V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843) ha ampliato la consultabilità di tali registri, consentendo un accesso generalizzato al pubblico.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 novembre 2022 e i suoi effetti sul registro dei titolari effettivi
Con sentenza del 22 novembre 2022, pronunciata nelle cause riunite C-37/20, Luxembourg Business Registers, e C-601/20, Sovim, la Corte di Giustizia ha dichiarato invalida la disposizione della V Direttiva Antiriciclaggio che prevedeva l’accesso indiscriminato del pubblico ai registri dei titolari effettivi, ritenendola incompatibile con i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali (ECLI:EU:C:2022:912).
Entrambi i procedimenti traevano origine dall’ordinamento lussemburghese e vertevano sulla implementazione nella legge del Lussemburgo della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, come modificata dalla V Direttiva, nella parte in cui consentiva l’accesso indiscriminato del pubblico ai registri dei titolari effettivi. Secondo le parti che contestavano l’applicazione della detta normativa, tale accesso costitutiva una violazione al diritto alla privacy ed esponeva i titolari di tali informazioni a rischi di truffa, estorsione, violenza ed intimidazione. Sul tema, il Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) presentava dunque due domande pregiudiziali alla CGUE.
La Corte concludeva che tale accesso integrasse una grave ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. La divulgazione di tali informazioni, secondo i giudici, consentirebbe ad un numero “potenzialmente illimitato” di persone di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria del titolare effettivo (§42 della Decisione). Inoltre, il rischio di un uso improprio dei dati personali sarebbe amplificato dal fatto che, una volta resi pubblici, questi possono essere liberamente consultati, archiviati e diffusi senza restrizioni (§43).
La Corte ha pertanto affermato la necessità di circoscrivere l’accesso a tali informazioni ai soli soggetti che possano dimostrare un interesse legittimo alla loro conoscenza (§71). Questa pronuncia ha ridefinito l’approccio dell’Unione Europea ai registri dei titolari effettivi, inducendo gli Stati membri a conformarsi a questo principio.
Il registro dei titolari effettivi in Lussemburgo (RBE)
A differenza dell’Italia, dove il Registro dei Titolari Effettivi, pur formalmente istituito, risulta attualmente sospeso in virtù delle ordinanze del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024 (n. 08245/2024 e n. 08248/2024), il Lussemburgo ha adottato un sistema particolarmente rigoroso per l’acquisizione e il controllo delle informazioni relative alla titolarità effettiva con la legge del 13 gennaio 2019, entrata in vigore il giorno 1 marzo 2019.
Il Registre des bénéficiaires effecitfs (RBE) impone che tutte le entità giuridiche iscritte presso il Registro del Commercio e delle Imprese lussemburghese – comprese le società commerciali, i fondi di investimento ed i fondi pensionistici – l’obbligo di identificare e registrare i dati dei propri titolari effettivi. È bene notare che anche le filiali Lussemburghesi di società straniere, registrate nel Registro del Commercio e delle Imprese, sono soggette al medesimo obbligo.
La definizione di titolare effettivo è contenuta nella legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, articolo 1, paragrafo 7, cui rimanda la legge del 2019 sull’RBE. Tale definizione riflette precipuamente quella individuata dalla normativa europea: persona fisica che possiede o controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di una società, o che esercita un controllo significativo sulla gestione della stessa.
Ebbene, le informazioni obbligatoriamente trasmesse al RBE includono, oltre ai dati anagrafici del soggetto, il luogo di residenza, l’indirizzo privato o professionale, nonché la natura e scopo dell’interesse che il titolare detiene nell’entità giuridica (percentuale di sottoscrizione di capitale, diritti di voto, ecc.).
Come osservato innanzi, a seguito della sentenza della CGUE del 2022, tale accesso risulta limitato. La recente riforma del 23 gennaio 2025, in vigore dal 1 febbraio 2025, ha dato applicazione ai principi enucleati nella predetta pronuncia e ha ristretto l’accesso al RBE alle autorità competenti, quali organismi statali con funzioni di vigilanza e controllo, professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), come istituti finanziari e avvocati, ed entità aventi un interesse legittimo, quali giornalisti investigativi ed organizzazioni non governative impegnate nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il concetto di “titolari effettivi” nei trust
Per quanto concerne i trust, la legge del 10 luglio 2020 ha istituito in Lussemburgo un apposito registro: il “Registre des fiducies et des trusts”. È prescritto che i trust e le fiducie (simil fiduciaria italiana) il cui trustee o fiduciario è domiciliato in Lussemburgo, nonché quelli amministrati all’estero che concludono accordi o transazioni con professionisti lussemburghesi soggetti alla normativa antiriciclaggio o che detengono beni immobili nel Paese, sono vincolati all’obbligo di registrazione (legge, art. 13, §§ 1 e 2). La legge recepisce le direttive europee in materia di antiriciclaggio e prevede per i trustee e i fiduciari una serie di obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni sui titolari effettivi.
Come per le entità iscritte nel Registro del Commercio e delle Imprese, la normativa impone l’identificazione dei titolari effettivi del trust, la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni relative agli stessi. Sennonché, in questo caso, il concetto di “titolare effettivo” viene inteso in maniera piuttosto lata, riflettendo le prescrizioni contenute nelle Direttive Europee.
La presenza di diverse tipologie di trust e fiducie, la molteplicità di parti coinvolte, ed il fatto che molti documenti contenenti informazioni su tali parti sono privati comporta una certa complessità nella identificazione dei soggetti che possono definirsi titolari effettivi. Per questo motivo, gli standard internazionali e le normative europee hanno sviluppato una definizione molto ampia, poi recepita nella normativa lussemburghese.
Con particolare riferimento ai trust, oggetto del presente articolo, la IV Direttiva Antiriciclaggio identifica come titolari effettivi tutte le parti coinvolte nel trust stesso. L’articolo 3, § 6(b) definisce “titolari effettivi”: (i) il disponente, (ii) il trustee, (iii) l’eventuale protector, (iv) i beneficiari designati, ovvero, nel caso in cui i soggetti che beneficiano del trust non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust, (v) oltre a qualsiasi altra persona fisica che eserciti un controllo effettivo sulla struttura.
Al contrario di quanto avviene per i titolari effettivi delle società, la cui definizione si avvale in genere di specifiche soglie quantitative, nel caso di un trust non vi è alcuna soglia o percentuale di riferimento: la peculiare natura giuridica dello strumento rende inadeguata una simile parametrizzazione.
La legge Lussemburghese sull’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo del 12 novembre 2004, riprende precipuamente questa definizione, all’articolo 1, §7(b), e la stessa è ulteriormente ribadita nella legge 10 luglio 2020, nelle linee guida pubblicate da RBE, e nelle circolari emanate dalle autorità competenti del Lussemburgo, come la Circolare 19/01 del Luxembourg Business Register (LBR), e la Circolare 24/861 della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF).
La registrazione dei beneficiari non ancora determinati
Come si è detto, dunque, tutti i soggetti coinvolti nella relazione di trust sono considerati come “titolari effettivi”. Tuttavia, vi sono casi in cui l’identificazione di tali soggetti risulta particolarmente complessa, se non impossibile. La normativa europea e lussemburghese prevede una disciplina specifica per i casi in cui i beneficiari non siano ancora stati determinati, perché, per esempio, individuati genericamente come classe o categoria (ad esempio, quando il trust è costituito a vantaggio dei “discendenti del settlor del trust”).
Ebbene, tale ipotesi viene contemplata dall’articolo 3 della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e recepita dalla legge lussemburghese del 12 novembre 2004, come modificata, ed è ribadita anche nelle circolari applicative emanate dalle autorità competenti, quali la Circolare n. 19/732 e la Circolare n. 24/861della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziaria (CSSF).
In tali circostanze, l’identificazione di ogni singolo beneficiario e l’acquisizione delle relative informazioni personali non è richiesta. Invece, il trustee provvede semplicemente a descrivere la classe di persone che si intende beneficiare, quale indicata nell’atto di costituzione (il trust deed).
Particolari questioni si pongono poi con riferimento alle obbligazioni di controllo incombenti sui professionisti sottoposti alla normativa antiriciclaggio che interagiscano con i trust. Questi soggetti, tra cui sono ricomprese le istituzioni finanziarie, come le banche, sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence, o CDD). Tra tali obblighi è ricompresa l’identificazione dei “titolari effettivi”, o beneficiari, dei trust e la adozione di misure ragionevoli per la verifica dell’identità.
In sintesi, quando i beneficiari di un trust non sono identificati, il professionista, soggetto agli obblighi AML/CFT, che intrattiene rapporti con il trust, deve raccogliere informazioni sulla categoria dei beneficiari. Tali informazioni devono essere sufficientemente dettagliate per consentire l’identificazione del beneficiario al momento in cui questi venga determinato, attraverso la ricezione di un pagamento o dell’esercizio dei suoi diritti acquisiti.
I trust discrezionali e le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1624
Particolare attenzione merita la disciplina dei trust discrezionali (discretionary trust), regolati nei sistemi di Common Law, in cui i relativi beneficiari non sono predeterminati, ma vengono individuati dal trustee sulla base di criteri stabiliti nell’atto istitutivo del trust. In questo caso, la individuazione dei beneficiari del trust non è automatica in quanto, appunto, discrezionale.
Ebbene, fino ad oggi, in assenza di normative specifiche, si applicava il principio generale per cui possono essere registrati e descritti come classe, laddove non vi siano beneficiari nominalmente designati e fintanto che i singoli non siano stati selezionati dal trustee, o non venga effettuato un pagamento nei loro confronti.
Sennonché, questo approccio è stato rivisto nel nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1624 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato il 31 maggio 2024, che entrerà in vigore a partire dal 10 luglio 2027.
Il Regolamento distingue esplicitamente i trust discrezionali dagli altri trust espressi[1] (intesi come trust istituiti intenzionalmente dal costituente - all’opposto dei “constructive trust”, istituiti per effetto di legge, secondo la definizione contenuta nelle Raccomandazioni del GAFI, p. 128).
Per i soli trust discrezionali, il Regolamento introduce la nozione di “objects of a power” (“beneficiari potenziali”), definiti come “le persone fisiche o giuridiche o la categoria di persone fisiche o giuridiche tra i quali i trustee possono selezionare i beneficiari in un trust discrezionale” e li distingue dai “default takers” (“beneficiari di default”) da intendersi come “la persona fisica o giuridica o la classe di persone fisiche o giuridiche che sono beneficiarie di un trust discrezionale qualora i trustee non esercitino il loro potere discrezionale” (articolo 2, Definizioni, comma 1, nn. 30 e 31).
L’articolo 60 del Regolamento stabilisce poi che laddove i beneficiari debbano ancora essere selezionati, devono essere registrati sia i beneficiari potenziali, sia i beneficiari di default.
A differenza di quanto avviene per gli altri trust espressi, nei trust discrezionali i beneficiari potenziali sono da considerarsi titolari effettivi nel momento stesso in cui sono selezionati in quanto tali, mentre i beneficiari di default sono titolari effettivi solo quando i trustee non esercitano il loro potere discrezionale.
Il Regolamento, al considerando n. 115, specifica ulteriormente che vi sono situazioni in cui i beneficiari potenziali o i beneficiari di default potrebbero essere identificati non singolarmente, ma come una classe. In tali casi dovrebbero essere raccolte informazioni sulla classe di beneficiari, nonché informazioni sulle singole persone che sono selezionate in tale classe.
Il tema dei trust discrezionali e dei beneficiari in quanto “objects of a power” è in parte contemplato dalle Linee Guida sulla titolarità effettiva e la trasparenza dei “legal arrangements” pubblicate dal GAFI l’11 marzo 2024. In tale documento si evidenzia che il trustee dovrebbe raccogliere e conservare informazioni sufficienti sui potenziali beneficiari, al fine di poterli identificare e verificarne l’identità quando eserciti il proprio potere discrezionale. In questi casi, non è richiesto al trustee di acquisire documenti d’identità formali, potendo lo stesso fare invece affidamento su una dichiarazione rilasciata dal settlor del trust, che confermi l’identità del soggetto rientrante tra gli objects of a power (Linee Guida, p. 25). Le Linee Guida delineano, inoltre, un metodo basato sul rischio (risk-based approach) per i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, quali gli istituti finanziari, che sono tenuti a calibrare le misure di identificazione dei titolari effettivi in base al livello di rischio associato al singolo trust con cui intrattengono rapporti (p. 42).
Ebbene, il sistema delineato dal Regolamento risulta più rigoroso. In buona sostanza, il legislatore europeo prescrive che i beneficiari, sia potenziali che di default, che siano inseriti nella categoria di beneficiari, tra cui il trustee può procedere alla selezione, debbano essere identificati a fronte del solo inserimento in tale categoria non appena siano conoscibili, indipendentemente dall’effettiva attribuzione di benefici, segnando una significativa discontinuità con la prassi precedente.
Tale approccio si giustifica, secondo il legislatore europeo, per la necessità di contrastare un uso improprio di questo tipo di trust. In base a quanto indicato all’interno dello stesso Regolamento, infatti, si considera che il potere discrezionale dei trustee potrebbe essere utilizzato impropriamente, e consentire l’occultamento dei titolari effettivi qualora non sia imposto un livello minimo di trasparenza anche per i trust discrezionali, in quanto, altrimenti, la trasparenza sui beneficiari sarebbe conseguita solo con l’esercizio del potere discrezionale dei trustee (Regolamento, considerando n. 115).
Il trustee dovrà dunque attivarsi per l’identificazione dei beneficiari non appena sia possibile individuare tali soggetti, e non si lascia più agli Stati la possibilità di ritardare tale identificazione al momento in cui il singolo è destinatario di un beneficio (“benefit”) dal trust. La misura in cui questa identificazione debba avvenire, però, non è ancora chiara, e dovrà essere specificata con circolari e linee guida delle autorità competenti dei Paesi membri.
Secondo una prima interpretazione, la modalità di identificazione dovrebbe desumersi dal combinato disposto degli articoli 60 e 62 del Regolamento. Dal combinato di queste due norme si ricaverebbe che per entrambi, beneficiari potenziali e di default, l’operazione si suddivide in due momenti: un primo momento dedicato all’acquisizione delle generalità dei soggetti ed un momento successivo, quando tali soggetti diventano a tutti gli effetti beneficiari, all’integrazione con un’identificazione completa.
Le modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento dovranno essere illustrate e specificate dalle diverse autorità nazionali. È comunque plausibile attendersi che nel prossimo futuro le istituzioni finanziarie e i professionisti sottoposti ad obblighi AML/CFT saranno spinti ad un approccio più rigoroso nelle verifiche CDD per questi tipi di trust.
Conclusioni
La disciplina lussemburghese relativa alla titolarità effettiva dei trust si è progressivamente evoluta per recepire gli standard internazionali e le novità introdotte a livello europeo. Il nuovo Regolamento 2024/1624 rappresenta un’importante svolta verso una maggiore trasparenza, imponendo obblighi più rigorosi a tutte le forme di trust, ordinari e discrezionali. I professionisti sottoposti agli obblighi AML/CFT dovranno pertanto adattarsi ad un quadro regolamentare ancora più rigoroso ed articolato, volto ad una maggiore trasparenza e tracciabilità dei beneficiari effettivi di tali strutture. E questa volta, vista la scelta dello strumento legislativo del regolamento europeo, vi sarà una base omogenea in tutta l’Unione Europea, in via teorica, naturalmente.
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