La CGT di II grado della Lombardia ha accolto la tesi dell’avv. Degani che, per una municipalizzata del settore idrico, aveva chiesto a rimborso un credito d’accisa.
Secondo i Giudici di appello, che hanno confermato la sentenza di primo grado, il termine di decadenza biennale per il rimborso delle accise è inapplicabile in determinate ipotesi, alla luce anche dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di crediti d’accisa.
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