Contenzioso

Concordato Trolese, omologa record a Venezia con Gianni & Origoni

Per la ristrutturazione trasversale nel concordato con continuità aziendale si tratta di un precedente di grande rilievo. Il team di Gop è stato guidato dal partner Paolo Gnignati. Advisor finanziario Vidal & Partners

30-01-2026

Concordato Trolese, omologa record a Venezia con Gianni & Origoni

Il Tribunale di Venezia ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale di Trolese Impianti Generali, pronunciandosi nell’ambito della ristrutturazione del debito della società e intervenendo sui criteri di voto delle classi di creditori.

 

La decisione riguarda in particolare i casi di omologa senza unanimità delle classi nell’ambito della cosiddetta ristrutturazione trasversale prevista dal Codice della crisi d’impresa.

 

La pronuncia assume rilievo perché introduce un’interpretazione innovativa su una delle condizioni necessarie per l’omologa del concordato in assenza di consenso unanime delle classi, ampliando di fatto le possibilità di approvazione dei piani di risanamento e incidendo su una prassi finora orientata in senso più restrittivo.

 

Nella ristrutturazione la società è stata assistita sul piano legale dallo studio Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Paolo Gnignati e dal managing associate Paolo Ruzzin, mentre il ruolo di advisor finanziario è stato ricoperto dai dottori Gianluca Vidal e Alessandro Monterosso di Vidal & Partners.

 

Commissari giudiziali della procedura sono Maurizio Nardon e Caterina Carrer.

 

Nel merito, il Tribunale veneziano ha chiarito un punto cruciale dell'art. 112 del Codice della Crisi: ai fini dell'omologa è sufficiente il voto favorevole di una sola classe di creditori privilegiati, anche se 'incapienti' (i cosiddetti degradati).

 

Viene così superato l’orientamento restrittivo che limitava tale possibilità ai soli creditori privilegiati 'capienti' (quelli soddisfatti integralmente ma con tempi lunghi o modalità diverse dal denaro).

 

Secondo i giudici veneziani, il fatto che il Codice imponga di inserire la parte incapiente del credito in una classe distinta, trattandola 'come' chirografaria ai fini del pagamento, non ne altera la sostanza: il credito non perde la sua natura privilegiata né il suo rango originario.

 

Di conseguenza, il voto espresso da questa classe 'degradata' ha pieno valore legale per sbloccare la ristrutturazione trasversale.

 

Una lettura, questa, che evita di privare di peso decisionale proprio quei creditori che, essendo solo parzialmente soddisfatti, hanno il maggior interesse a valutare la bontà del piano.

 

Nella foto: Paolo Gnignati, Paolo Ruzzin, Gianluca Vidal e Alessandro Monterosso


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