Contenzioso

Calcio, Davide stende Golia: la Torres vince al Tas la causa contro la Fifa

LCA Studio Legale, guidato dal partner Federico Venturi Ferriolo, ha assistito il club sardo

11-07-2025

Calcio, Davide stende Golia: la Torres vince al Tas la causa contro la Fifa

Il team sport di Lca Studio Legale, guidato dal partner Federico Venturi Ferriolo e composto dagli avvocati Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri, ha assistito la Torres nell'appello accolto dal Tas di Losanna nei confronti della Fifa.

 

La controversia riguardava il contenuto dell’Electronic Player Passport (Epp) del calciatore argentino Patricio Alexis Goglino e dell’Allocation Statement che imponeva alla Torres il pagamento del Fifa training compensation ai club formatori, poiché il primo tesseramento da professionista del calciatore risultava avvenuto con la Torres.

 

Il Tas ha rilevato come il calciatore avesse acquisito lo status di professionista presso i precedenti club dilettantistici già prima di essere tesserato per il club professionistico sardo, per questo motivo la Torres non deve versare alcun tipo di pagamento.

 

“Questa decisione crea un precedente estremamente rilevante e pone l’attenzione sul rapporto che sussiste tra norme nazionali e regolamenti internazionali. Il lodo stabilisce il principio per cui lo status di professionista del calciatore va determinato, caso per caso, secondo i criteri previsti dai regolamenti Fifa” è il commento dell'avvocato Venturi Ferriolo.

 

Il caso

 

Il caso chiarisce i limiti dell'applicazione della definizione nazionale di professionismo e dilettantismo.

 

Nel luglio 2023 il calciatore aveva firmato con la Torres, con tesseramento a ottobre. Dopo aver generato il “Passaporto Elettronico” del calciatore e il relativo "Allocation Statement", la Fifa ha così calcolato un training compensation di 107.561,64 euro, che il club sardo avrebbe dovuto versare ai due club argentini che avevano formato il calciatore.

 

La Torres ha presentato appello al Tas di Losanna, sostenendo che il calciatore aveva già acquisito lo status di professionista prima del tesseramento, quando militava in squadre dilettantistiche italiane di Serie D.

 

 Secondo i criteri della FIFA, è professionista chiunque abbia un contratto scritto e riceva compensi superiori alle spese sostenute, a prescindere dalla qualificazione nazionale.

 

Il club ha documentato che il calciatore aveva già firmato contratti con club di Serie D ricevendo compensi e rimborsi per vitto e alloggio e ha richiamato un orientamento del Tas e del Fifa Football Tribunal, secondo cui esistono solo due categorie di calciatori: i dilettanti e i professionisti; senza possibilità di status intermedi.

 

Il criterio determinante per stabilire lo status è l’ammontare effettivo del compenso, indipendentemente dalla forma giuridica del contratto.

 

Inoltre, anche benefit come vitto e alloggio devono essere valutati, così come le circostanze specifiche di ciascun caso.  

 

Il Tas ha accolto le eccezioni della Torres, annullando il Passaporto Elettronico e l’Allocation Statement e rinviando la questione alla FIFA per l’emissione di un nuovo Passaporto Elettronico e di un nuovo Allocation Statement che tenga conto della documentazione prodotta dal club sardo.

 

Secondo la Torres, ai fini del calcolo del Fifa training compensation, non va considerata la definizione nazionale di “professionista”, bensì quella prevista dall’articolo 2 delle Fifa Regulations on the Status and Transfer of Players.

 

In Italia, la qualifica di professionista è riservata ai calciatori e alle calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati o tesserate per società associate nelle leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

 

Tuttavia, per la Fifa, è considerato professionista qualunque calciatore o calciatrice che ha un contratto scritto con un club e riceve un compenso superiore alle spese sostenute per tale attività.

 

Tornando al caso, il club ha così richiamato un orientamento consolidato del Tas e del Fifa Football Tribunal, secondo cui esistono solo due categorie di calciatori: i dilettanti e i professionisti; senza possibilità di status intermedi.

 

Il criterio determinante per stabilire lo status è l’ammontare effettivo del compenso, indipendentemente dalla forma giuridica del contratto. Inoltre, anche benefit come vitto e alloggio devono essere valutati, così come le circostanze specifiche di ciascun caso. 

 

La Torres ha documentato che, prima del tesseramento, il calciatore aveva già firmato contratti con club di Serie D italiani, ricevendo compensi superiori alle spese sostenute, oltre a rimborsi per vitto e alloggio.

 

Tali elementi, secondo la giurisprudenza del TAS, qualificano il calciatore come professionista prima del suo tesseramento con il club sardo.

 

Il lodo

 

Il Tribunale ha accolto le eccezioni del club e dei suoi legali, disponendo l’annullamento dell’Epp e dell’Allocation Statement, rinviando la questione alla Segreteria Generale della Fifa per l’emissione di un nuovo Epp e di un nuovo Allocation Statement.

 

Dopo aver confermato la propria competenza a pronunciarsi sulla questione, in quanto rientrante nel potere di riesame completo (de novo) del Tribunale, il Tas ha ritenuto ammissibili le prove sullo status professionistico del calciatore prima del suo passaggio alla Torres.

 

Tali prove consistevano negli accordi economici conclusi tra il calciatore e le squadre in cui aveva militato in Italia, nel dilettantismo, prima di approdare alla Torres.

 

Il Tribunale ha sottolineato che non vi erano ragioni sostanziali per escludere l’ammissibilità di tali documenti o per metterne in dubbio l’autenticità.

 

È stato inoltre richiamato il principio secondo cui è preferibile, nell’interesse della giustizia, ammettere anche prove che avrebbero potuto essere prodotte in un momento antecedente, e anche nel caso in cui la loro omessa produzione era frutto della negligenza della parte.

 

Il Tas si è dunque soffermato sulla questione relativa allo status del calciatore, richiamando l’opportunità di adottare la definizione di cui all’articolo 2 delle Fifa Rstp e sottolineando come nessun altro status debba essere considerato.

 

Pertanto, fintantoché un calciatore o una calciatrice abbiano un contratto scritto con un club e sono pagati più di quanto spendono per svolgere la loro attività, dovranno essere considerati professionisti e nessun’altra disposizione potrà rilevare ai fini della determinazione di tale status.

 

Il Tribunale ha dunque concluso sottolineando che la documentazione prodotta dalla Torres deve essere presa in considerazione dalla Fifa ai fini del calcolo del Fifa training compensation. 

 

Tuttavia, il Tribunale non si è pronunciato in modo definitivo sulla natura professionistica del calciatore, tenuto conto del fatto che gli altri club con i quali il calciatore aveva sottoscritto accordi economici in precedenza non erano parte del procedimento.

 

Pertanto, ha annullato l’Epp e l’Allocation Statement, rinviando la questione al Segretariato Generale della Fifa affinché generi un nuovo Epp e un nuovo Allocation Statement.


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA