Aggiornamento PNRR, cosa cambierà per il settore fotovoltaico

Quali le misure e i tempi di implementazione per lo sviluppo di una delle tecnologie chiave per la crescita, in chiave sostenibile, del nostro paese

26-02-2024

Aggiornamento PNRR, cosa cambierà per il settore fotovoltaico

Di Ivano Saltarelli

 

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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inizialmente adottato dal governo italiano per affrontare le sfide e le opportunità poste dalla pandemia di COVID-19, è stato successivamente rielaborato per tener conto di diverse circostanze intervenute a seguito della sua adozione, tra le quali l’elevata inflazione registrata nel 2022 e nel 2023 e le difficoltà riscontrate nella catena di approvvigionamento determinate dal conflitto in Ucraina.

La nuova proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata approvata dalla Commissione UE lo scorso 24 novembre, poi trasmessa al Consiglio europeo per la ratifica che è intervenuta lo scorso 8 dicembre 2023.

 

Come si legge da comunicazioni del governo, il nuovo piano è fortemente incentrato sulla transizione verde alla quale sono destinati quasi il 40% dei fondi disponibili. Diversi interventi, in particolare, sono stati adottati con riferimento al fotovoltaico, riconosciuto tra le tecnologie rinnovabili che più avranno un ruolo chiave nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica posti a livello comunitario.   

 

Nello specifico, le previsioni di interesse per il settore fotovoltaico sono, principalmente, inserite nel nuovo capitolo (Mission 7) dedicato al RepowerEU. Come sintetizzato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Missione 7 sono state introdotte 5 nuove riforme per 49 misure in totale, delle quali 34 beneficiano di contributo a fondo perduto (non-repayable) e 15 di finanziamenti.  

 

Di particolare rilevanza è la riforma 1 relativa alla adozione di un atto normativo di rango primario che dovrà rappresentare il Testo Unico per la regolazione delle fonti rinnovabili. Il nuovo PNRR prevede che esso debba entrare in vigore nel 2 trimestre 2025 e subentrerà a tutte le norma attualmente regolanti il settore, abrogandole. Sebbene non sia precisato, è evidente che sia rimessa alla funzione parlamentare la scelta su quali saranno i settori disciplinati dal nuovo Testo Unico e, di conseguenza, quali saranno le norme abrogate e quelle che continueranno ad avere forza cogente. Tra i principi certamente più interessanti notiamo la previsione di un “ceiling rule”, ossia il principio in virtù del quale non sarà consentito alle Regioni di normare in modo più stringente o rigoroso le materie coperte dal Testo Unico. Essendo il principio, peraltro, già presente nel nostro ordinamento (in via derivata dalla potestà legislativa concorrente devoluta alle Regioni in materia di energia) sarebbe opportuno che il Testo Unico declinasse in modo chiaro questo divieto prevedendo, in caso, conseguenze pecuniarie per quelle Regioni che dovessero violare il principio. La disciplina specifica di cosa sia consentito e cosa vietato alle Regioni è di attuale interesse considerato che, ad oggi, alcune Regioni (e.g. Emilia Romagna e Veneto) hanno introdotto norme che, di fatto, sviliscono talune previsioni del D.Lgs. 199/2021 in materia di aree idonee ope legis. 

 

Da notare, peraltro, una apparente incongruenza all’interno del nuovo PNRR sui tempi di implementazione della riforma 1: la legislazione di rango primario riguardante le aree idonee (“renewables acceleration areas”) è prevista sia come misura a se stante (M7-1) da adottarsi nel 4 trimestre 2024, sia come parte della misura relativa al Testo Unico (M7-2) da completare entro il 2 trimestre 2025. 

 

Il mercato del fotovoltaico, inoltre, sarà positivamente impattato dalla Riforma 4 dedicata allo sviluppo e promozione dei Power Purchase Agreements (PPA). La riforma riguarda i PPA aventi durata almeno triennale e auspica l’introduzione di un sistema di garanzie volte a mitigare il rischio finanziario di questi strumenti (recte, contratti) attraverso una garanzia dell’operatore a copertura parziale del valore del PPA da fornire attraverso gli strumenti previsti sul mercato elettrico. L’aspetto che forse più di altri riuscirà nell’intento di far decollare la piattaforma PPA è la previsione di un compratore/venditore di ultima istanza in caso di default/inadempimento di una delle due parti. La scelta potrebbe cadere su Acquirente Unico S.p.A. che, anche alla luce della fine del mercato tutelato energia e gas, dove attualmente opera, avrebbe know-how e risorse per assolvere a questa funzione. La Riforma 4 prevede l’introduzione di un atto normativo primario e atti implementativi di rango regolamentare entro il 4 trimestre 2024.  

 

Infine, un inciso sulla Riforma 2 (Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2026) e 5 (Green Skills: formazione peri lavoratori del settore privato e della PA per rafforzare le competenze verdi). Il nuovo PNRR è ambiguo su quali saranno i SAD che vedranno una riduzione (il riferimento è al catalogo SAD pubblicato dal MASE) ma si prevede un decremento di almeno 2 miliardi di Euro nel 2026 e un ulteriore riduzione di 3,5 miliardi entro il 2030. Sulla Riforma 5 è comprensibile la necessità di portare il livello di conoscenza del mercato e delle procedure applicabili alle fonti rinnovabili degli uffici pubblici ad un livello adeguato; tuttavia, il collo di bottiglia sembra rappresentato, più che dalla poca conoscenza della legislazione, dalla scarsità di risorse che gli uffici possono destinare al settore. 

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